Daspo per torcia allo stadio e possesso di artifici pirotecnici (TAR Toscana n. 108 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il DASPO di cui all’art. 6 della legge n. 401/1989 è misura di prevenzione atipica che presuppone non la commissione di un reato, ma una situazione di pericolosità sociale, essendo sufficiente il pericolo di lesione dell’ordine e della sicurezza pubblica. Il mero possesso e l’utilizzo di artifici pirotecnici, tra cui la torcia bengala, in un settore affollato dello stadio, integrano il presupposto del provvedimento questorile ex art. 6-ter della legge n. 401/1989, senza che sia richiesto il requisito ulteriore del concreto pericolo per le persone. La durata della misura, compresa tra un anno e cinque anni, è sindacabile solo sotto il profilo della manifesta illogicità della graduazione operata dal Questore.
Il Fatto
I genitori, esercenti la responsabilità genitoriale su un minore, hanno impugnato il provvedimento del Questore di Firenze con cui è stata applicata al figlio la misura di prevenzione personale di cui all’art. 6 della legge n. 401/1989, per la durata di due anni, con divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono incontri di calcio e prescrizione di non avvicinarsi allo stadio nelle ore circostanti le partite. Il DASPO è stato adottato a seguito della comunicazione della Digos, che aveva individuato il minore, tramite i filmati di videosorveglianza, quale responsabile dell’accensione di un artificio pirotecnico tipo torcia nel settore occupato dalla tifoseria, in occasione di un incontro di calcio.
I ricorrenti hanno dedotto l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, la lesione del diritto di difesa per il diniego di accesso agli atti, il travisamento dei fatti e l’insussistenza della pericolosità sociale, l’omessa motivazione sulla durata e la violazione dei principi di proporzionalità. Il Ministero dell’Interno si è costituito chiedendo il rigetto. In sede cautelare il Tribunale ha respinto l’istanza e dichiarato improcedibile la domanda di accesso, essendo i ricorrenti soddisfatti dalla produzione documentale dell’Amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge tutte le censure. Quanto alla pericolosità sociale, il Collegio rileva che l’accensione della torcia è condotta incontestata e confermata dall’Autorità di P.S. attraverso i fotogrammi estrapolati dai filmati. L’argomento difensivo secondo cui il fatto non avrebbe provocato incidenti né offese ad altri tifosi è irrilevante, poiché l’art. 6-bis e l’art. 6-ter della legge n. 401/1989 configurano fattispecie di reato di pericolo, in cui la condotta va valutata ex ante, in relazione alle modalità di tempo e di luogo.
Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità, secondo cui il mero possesso di artifici pirotecnici utilizzabili per atti di violenza in occasione di competizioni sportive — tra cui la torcia bengala — costituisce presupposto sufficiente per l’emissione del divieto di accesso, non essendo richiesto il concreto pericolo per le persone (Cass., Sez. III, n. 32760 del 21.06.2023). Nella stessa direzione la giurisprudenza amministrativa, che valorizza il possesso e l’utilizzo del fumogeno in contesti di assembramento, dove più facilmente la situazione può degenerare (Cons. Stato, Sez. III, n. 2916 del 2019).
Il Tribunale osserva poi che l’art. 6-bis configura un reato di pericolo in cui l’utilizzazione degli artifici “in modo pericoloso” è condizione modale della condotta, da valutarsi al momento in cui viene tenuta. L’accensione degli artifici è avvenuta in un settore ove erano presenti migliaia di tifosi, circostanza che esclude ogni profilo di illogicità della valutazione amministrativa. Ne consegue che il provvedimento è compiutamente motivato.
Anche la censura sulla durata è respinta: la misura di due anni è determinata in considerazione del pericolo cagionato per l’ordine e la sicurezza pubblica, nell’ambito di una graduazione che oscilla da un minimo di un anno a un massimo di cinque. Quanto all’omessa comunicazione di avvio del procedimento, l’Amministrazione ha indicato il pericolo di recidiva quale ragione giustificativa, senza che i ricorrenti abbiano allegato circostanze utili che avrebbero potuto essere proposte. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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