Foglio di via obbligatorio e giudizio di pericolosità sociale (TAR Toscana n. 107 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di allontanamento dal territorio di un Comune adottato ai sensi degli artt. 1 e 2 d.lgs. n. 159/2011 non persegue una finalità sanzionatoria, ma preventiva, e non richiede che il destinatario abbia riportato condanne in sede penale. La valutazione di pericolosità sociale può fondarsi anche su un solo episodio, purché significativo, e su elementi di fatto complessivamente e logicamente valutati. Non è necessario l’accertamento di una condotta immediatamente lesiva dei beni giuridici tutelati: è sufficiente che emerga una concreta propensione dell’interessato a comprometterli, secondo il criterio del più probabile che non. Il minus probatorio che legittima la funzione preventiva è compensato dal quid pluris rappresentato dalla condizione di pericolosità richiesta dalla legge.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di Firenze ha disposto, ai sensi degli artt. 1 e 2 d.lgs. n. 159/2011, il divieto di fare rientro per tre anni nel Comune di Firenze senza preventiva autorizzazione. La misura si fonda sull’asserita partecipazione del ricorrente a una rissa che avrebbe coinvolto circa quaranta ragazzi, affrontatisi a mani nude in una discoteca fiorentina nelle ore notturne.
Il ricorrente ha dedotto, con un’unica articolata censura, l’omessa e insufficiente motivazione, l’eccesso di potere e il travisamento dei fatti per carenza di istruttoria. Ha sostenuto la propria estraneità, affermando di essere stato vittima di un’aggressione indiscriminata e di non essersi dato alla fuga proprio perché estraneo ai fatti. Ha contestato altresì l’applicazione della misura nel massimo della durata. La Questura si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso. L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza del Tribunale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure. La partecipazione del ricorrente alla rissa è confermata dalla sua identificazione da parte degli agenti di polizia insieme ad altri tre ragazzi che presentavano sul volto i segni della colluttazione. Gli identificati avevano rifiutato le cure e riferito di aver partecipato alla rissa a difesa di un amico.
Il Tribunale ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui il provvedimento non deve fondarsi necessariamente su profili di rilevanza penale, che rilevano in termini di relativa autonomia rispetto al provvedimento amministrativo. La valutazione di pericolosità sociale, se adeguatamente motivata su elementi di fatto, non postula condanne penali e può basarsi anche su un solo episodio significativo. Nel caso di specie rilevano anche i precedenti a carico del ricorrente, deferito in stato di arresto per violazione della normativa in materia di sostanze stupefacenti.
Il Collegio ha qualificato la funzione del foglio di via obbligatorio come preventiva: essa non mira a sanzionare comportamenti lesivi già consumati, ma a rimuovere il rischio che l’aggressione ai beni tutelati si verifichi. Non occorre l’accertamento di una condotta immediatamente lesiva; è sufficiente che dagli elementi raccolti emerga una concreta propensione dell’interessato a comprometterli. L’onere dell’amministrazione è dare conto della proiezione del comportamento potenzialmente pregiudizievole, ancorché non attualizzato in condotte lesive.
Quanto al concetto di soggetto socialmente pericoloso, il Tribunale ha richiamato il giudizio prognostico che prescinde dall’accertamento di fatti reato ma afferisce a possibili e attuali comportamenti antisociali, individuati secondo obiettivi aspetti fattuali ricavabili nel senso del più probabile che non. Su queste basi la Questura ha svolto un’adeguata istruttoria e ha applicato una durata di tre anni non solo per la gravità dei comportamenti, ma anche in ragione dei precedenti. Le spese sono state compensate per la particolarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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