Data certa delle cessioni di credito e opponibilità al fallimento del factor (Cass. civ. Sez. I n. 7415 del 20.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La data certa della cessione di crediti può essere desunta dal timbro postale apposto su pagina bianca costituente il retro del documento, non ostandovi alcuna norma che imponga l’apposizione sull’atto ex art. 2704 cod. civ. La cessione di crediti futuri in massa, ai sensi dell’art. 3, terzo comma, legge n. 52/1991, può avere ad oggetto solo crediti nascenti da contratti stipulati entro il biennio, con la conseguenza che, in difetto di data certa delle cessioni successive, rilevano soltanto quelle comprese nel primo biennio di vigenza del contratto di factoring. Ai fini dell’opponibilità della cessione al fallimento, non è necessario che i pagamenti eseguiti dal cessionario siano espressamente riferiti ai crediti ceduti, essendo sufficiente che sia intervenuto, in tutto o in parte, il pagamento del corrispettivo ai sensi dell’art. 5 legge n. 52/1991.
Il Fatto
Una società di factoring, dante causa del ricorrente, aveva stipulato con una società poi fallita un contratto di factoring e aveva riscosso somme in forza di cessioni di credito, in epoca successiva alla pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento. Il curatore fallimentare aveva agito ex art. 44 l.fall. per ottenere la restituzione della somma di € 41.317,15, oltre accessori e spese.
Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 3028/2015, aveva respinto l’appello della società. Quest’ultima ricorre in Cassazione con cinque mezzi, deducendo l’inopponibilità al fallimento delle cessioni per difetto di data certa e contestando la declaratoria di inammissibilità della prova orale.
La Motivazione della Corte
Il primo mezzo è dichiarato inammissibile. La Corte ritiene che la censura non colga la ratio decidendi: la corte territoriale, applicando l’art. 3, terzo comma, legge n. 52/1991, ha inteso affermare che, in mancanza di data certa delle cessioni successive al 1993, si sarebbe potuto tener conto solo di quelle comprese nel primo biennio di vigenza del contratto. La clausola di tacito rinnovo invocata dalla ricorrente non incide su tale ragionamento.
Il secondo mezzo è fondato. L’assunto della corte d’appello, secondo cui la data certa non può ricavarsi dal timbro postale apposto su pagina bianca costituente il retro del documento, contrasta con la giurisprudenza della Corte, richiamata nel provvedimento con i precedenti Cass. n. 17335/2015 e Cass. n. 8438/2012.
Parimenti fondato è il terzo mezzo, riferito all’atto di cessione dei crediti in massa del 1° febbraio 2005. Il quarto mezzo è accolto: ai fini dell’opponibilità della cessione al fallimento non è necessario che i pagamenti siano espressamente riferiti ai crediti ceduti, ma è sufficiente che sia intervenuto, in tutto o in parte, il pagamento del corrispettivo. Da tale erroneità consegue l’errata declaratoria di inammissibilità della prova orale articolata dalla ricorrente, volta a dimostrare l’avvenuto pagamento e dunque l’opponibilità delle cessioni.
Il quinto mezzo è fondato. La corte d’appello non ha verificato se la data certa del pagamento di parte dei crediti ceduti si ricavasse dal documento prodotto dall’appellante, proveniente da un istituto bancario, nel quale si dava conferma del ricevimento di un bonifico.
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo, accoglie gli altri quattro, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.