Data certa del contratto e sindacato di legittimità sulla valutazione del merito (Cass. civ. Sez. I n. 10055 del 15.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’accertamento della data di una scrittura privata non autenticata e della sussistenza e idoneità di fatti diversi da quelli specificamente indicati nell’art. 2704 cod. civ., ma ad essi equipollenti in quanto idonei a stabilire con certezza l’anteriorità della formazione del documento, è compito esclusivo del giudice del merito e non è sindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato. La censura che, pur formalmente deducendo la violazione dell’art. 2704 cod. civ. o l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., tende in realtà a sollecitare una diversa ricostruzione del materiale probatorio è inammissibile. Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede un preciso accadimento storico-naturalistico, non già l’omessa valutazione di singoli elementi istruttori.
Il Fatto
Il curatore di una società in amministrazione e custodia giudiziaria chiedeva di insinuarsi al passivo di altra società in amministrazione straordinaria per canoni di locazione scaduti e non corrisposti, oltre oneri condominiali e interessi moratori. Il giudice delegato respingeva la domanda; il Tribunale, in sede di opposizione ex art. 98 legge fall., confermava il rigetto.
Il Tribunale riteneva sanato il difetto di legittimazione attiva della società istante per effetto dell’intervento adesivo del custode giudiziario e rilevava l’insussistenza di qualsiasi rapporto giuridico con la società in bonis, per l’inopponibilità alla procedura del contratto di sublocazione, privo di data certa anteriore. Il decreto veniva impugnato con ricorso per cassazione affidato a due motivi; la procedura resisteva con controricorso e memoria.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo lamentava l’errata applicazione dell’art. 2704 cod. civ. e dell’art. 1460 cod. civ. e l’omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la documentazione prodotta — fatture, scritture contabili, rendiconto del custode — provasse la preesistenza del contratto di sublocazione rispetto all’apertura della procedura.
La Corte dichiara il motivo inammissibile, richiamando l’orientamento consolidato (Cass. n. 4104/2017) secondo cui la verifica della data certa e dei fatti equipollenti spetta al giudice del merito, con valutazione insindacabile se correttamente motivata. Nel caso concreto, il Tribunale aveva motivato in modo immune da censure, rilevando che i pagamenti invocati dalla ricorrente non erano stati provati e che la dichiarazione del custode li qualificava come indennità di occupazione, e non come canoni, indiziando un godimento precario privo di titolo contrattuale opponibile.
Il giudice di primo grado si era inoltre confrontato con tutte le deduzioni della ricorrente, osservando che i documenti asseritamente provanti la preesistenza del contratto non erano stati depositati. La Corte sottolinea che le censure, lungi dal denunciare un vero error in iudicando, miravano a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti, non consentita in sede di legittimità.
Anche il profilo di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile. Secondo l’attuale formulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il vizio deve riferirsi a un preciso accadimento storico-naturalistico, e l’omessa valutazione di elementi istruttori non lo integra qualora il fatto rilevante sia stato comunque considerato dal giudice (Cass. n. 3845 del 2018; Cass. n. 9253 del 2017; Cass. S.U. n. 8053/2014).
Il secondo motivo, relativo alla legittimazione attiva, è dichiarato inammissibile per difetto di interesse: il Tribunale aveva già ritenuto sanato il difetto, esaminando nel merito tutte le doglianze e rigettandole. Il ricorso è così dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese processuali e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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