Consegnatario di beni mobili con debito di vigilanza: conto improcedibile (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 114 del 03.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili degli enti locali che sia gravato di un mero debito di vigilanza, e non di un debito di custodia, non è tenuto alla resa del conto giudiziale, perché assume la veste di agente amministrativo e non di agente contabile. Ai sensi dell’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza. La figura del consegnatario con debito di custodia si configura in presenza di gestioni tipicamente di magazzino, con consistenze iniziali e finali, movimenti di carico e scarico e connesso obbligo restitutorio; i beni in uso continuativo agli uffici e le scorte operative destinate all’ordinario funzionamento ne sono esclusi. Il giudizio di conto è pertanto improcedibile, restando fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la posizione di una funzionaria di un Comune, indicata come consegnataria di beni mobili per l’anno 2020. Il magistrato istruttore, con relazione d’irregolarità, ha rilevato che il conto è stato trasmesso all’Amministrazione il 30 gennaio 2021 e depositato presso la Sezione giurisdizionale il 1° ottobre 2022, oltre il termine previsto per il deposito. Ha inoltre segnalato che il conto reca il visto di regolarità contabile apposto dalla medesima consegnataria, in violazione del principio di alterità tra controllore e controllato, e che non è stata allegata la relazione dell’Organo di controllo interno.
Nel merito, il magistrato istruttore ha contestato la stessa qualificazione dell’atto come conto giudiziale. Il documento, redatto sul modello di legge, contiene una generale elencazione di beni iscritti nell’inventario, senza individuare quelli riferibili a una gestione con debito di custodia. La consegnataria ha condiviso i rilievi, chiedendo la declaratoria di insussistenza dell’obbligo di resa del conto. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione della qualificazione soggettiva del consegnatario. Richiamando l’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, la Corte ricorda che non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza. La distinzione tra debito di custodia e debito di vigilanza è decisiva per individuare l’obbligo di resa del conto.
La Corte ricostruisce la nozione di debito di custodia: esso presuppone che il consegnatario gestisca un deposito o un magazzino alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni, destinati a ricostituire le scorte operative. Il debito di vigilanza, invece, connota l’azione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale dell’amministrazione, rendendolo competente per la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e sulla gestione delle scorte operative di beni assegnati all’ufficio per uso immediato.
Il Collegio precisa il criterio quantitativo e qualitativo: quando la giacenza presso i singoli uffici eccede la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità, essa è finalizzata al continuativo rifornimento e configura una vera gestione contabile, con debito di custodia e obbligo di rendere il conto. I beni di consumo costituenti scorte operative strettamente necessarie all’ordinario funzionamento restano invece esclusi dalla resa del conto, fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa.
Nel caso concreto i beni indicati negli elenchi erano in uso continuativo agli uffici e non custoditi in un deposito per essere distribuiti. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione in magazzino. La stessa consegnataria ha dichiarato di condividere i rilievi del magistrato istruttore. Il Collegio conclude che grava sulla consegnataria un mero obbligo di vigilanza e non di custodia, con conseguente venir meno dei presupposti normativi per la resa del conto giudiziale. Il giudizio va pertanto dichiarato improcedibile; ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 174/2016, non v’è luogo a pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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