Cessazione della materia del contendere per pagamento nel giudizio di responsabilità (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 38 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità contabile, il pagamento integrale, da parte del convenuto, della somma contestata dalla Procura erariale in favore dell’amministrazione danneggiata, intervenuto prima dell’udienza di discussione, determina la cessazione della materia del contendere. Tale formula definitoria, di matrice pretoria e ricavabile dai principi processualcivilistici cui si ispira il codice di giustizia contabile, impone la dichiarazione di estinzione del giudizio, ad ogni effetto e conseguenza di legge. La sopravvenuta carenza di interesse della parte attrice alla pronuncia di condanna preclude ogni ulteriore accertamento sulla pretesa creditoria. Le spese legali restano a carico delle parti che le hanno sostenute, ai sensi dell’art. 111, comma 8, c.g.c.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio un soggetto, nella qualità di appartenente all’Esercito Italiano, chiedendone la condanna al pagamento di euro 8.267,41 a titolo di danno erariale, oltre rivalutazione, interessi e spese. La contestazione riguardava il periodo da ottobre 2019 al 19 giugno 2021, durante il quale il convenuto non avrebbe abitato stabilmente nel proprio alloggio di servizio, consentendone l’utilizzo a terzi e sottraendo il bene alle finalità istituzionali.
Esperito senza esito il rito monitorio, il convenuto si è costituito eccependo la pendenza di un parallelo procedimento penale militare, sospeso con messa alla prova. Dopo il rigetto dell’istanza di imputazione del pagamento erariale ai fini della prova, il convenuto ha effettuato il versamento della somma a favore del Ministero della Difesa in data 21 novembre 2024, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. All’udienza del 3 dicembre 2024 le parti hanno concordato sulla sussistenza dei presupposti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto dell’avvenuto pagamento della somma oggetto di contestazione, pari a euro 8.267,41, in favore dell’amministrazione danneggiata. L’adempimento è documentato dalla distinta di versamento prodotta dal difensore e non è contestato dalla Procura attrice.
La Corte qualifica l’adempimento come fatto estintivo del diritto di credito erariale azionato. Il venir meno della pretesa creditoria comporta la cessazione della materia del contendere, formula definitoria di matrice pretoria ricavabile dai principi processualcivilistici cui si ispira anche il c.g.c., in forza del richiamo contenuto nell’art. 7, comma 2, c.g.c..
Il Collegio richiama a sostegno il proprio precedente di Cdc, sez. I app., 12.1.2022, n. 14, che ha riconosciuto la piena operatività dell’istituto anche nel processo contabile. Ne consegue la dichiarazione di estinzione del giudizio ad ogni effetto e conseguenza di legge.
Sul piano delle spese, la Corte applica l’art. 111, comma 8, c.g.c., lasciando le spese legali a carico delle parti che le hanno sostenute. Il pagamento delle spese del giudizio, da versare allo Stato e da liquidare con separata nota, è invece posto a carico del convenuto in applicazione dell’art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174. Nel dispositivo le spese di giustizia sono liquidate in euro 154,47.
Nota della Redazione
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