Decadenza dall’assunzione e giurisdizione del giudice ordinario dopo la graduatoria (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16001 del 15.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie di pubblico impiego contrattualizzato il riparto di giurisdizione è retto dall’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, che devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, comprese quelle concernenti l’assunzione. La giurisdizione amministrativa costituisce ipotesi eccezionale, di stretta interpretazione, limitata alle procedure concorsuali e ai rapporti non contrattualizzati. La procedura concorsuale si chiude con l’approvazione della graduatoria finale, che consolida in capo all’interessato una situazione di diritto soggettivo; gli atti successivi, compresa la decadenza per mancata stipula del contratto nel termine, restano devoluti al giudice ordinario, perché espressione di agire negoziale e non di potere autoritativo.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto domanda nei confronti del Ministero della cultura per ottenere la revoca del provvedimento di decadenza adottato ai sensi dell’art. 127 del d.P.R. n. 3 del 1957, per non avere assunto servizio né sottoscritto il contratto di impiego nel termine indicato dall’amministrazione senza giustificato motivo.
Il Tribunale di Torre Annunziata aveva dichiarato il difetto di giurisdizione. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 4345/2022, ha riformato la pronuncia, affermando la giurisdizione del giudice ordinario senza decidere il merito. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo, deducendo l’erronea individuazione della giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Il Ministero sostiene che la Corte territoriale abbia errato nel fondare la giurisdizione ordinaria sulla sola avvenuta approvazione della graduatoria: la decadenza disciplinata dall’art. 127 del d.P.R. n. 3 del 1957 sarebbe espressione di un potere autoritativo, con conseguente attribuzione della controversia al giudice amministrativo.
La Corte richiama il costante indirizzo delle Sezioni Unite — da ultimo Cass., Sez. U., n. 17626 del 2024, che a sua volta richiama Cass., Sez. U., n. 7218 del 2020 e Cass., Sez. U., n. 29463 del 2019 — e ricostruisce il sistema come incentrato sul rapporto regola/eccezione. La regola è la giurisdizione del giudice ordinario; l’eccezione, di stretta interpretazione, è la giurisdizione amministrativa.
La procedura concorsuale termina con l’approvazione della graduatoria finale, che consolida nel patrimonio dell’interessato una situazione giuridica individuale di diritto soggettivo. A tale situazione vanno riferiti gli atti successivi: subentra una fase in cui i comportamenti della pubblica amministrazione sono riconducibili all’alveo privatistico e vanno valutati secondo i principi civilistici sull’inadempimento delle obbligazioni, nonché secondo i parametri di correttezza e buona fede.
Anche ammesso che l’art. 127 del d.P.R. n. 3 del 1957 — disposizione ripresa dall’art. 17 del d.P.R. n. 487 del 1994 — sia ancora applicabile nella parte compatibile con la contrattualizzazione, l’agire dell’amministrazione si esprime mediante atti di natura negoziale, come già affermato da Cass., Sez. U., n. 15053 del 2017. Tali atti restano negoziali a prescindere dall’esistenza di margini di discrezionalità nel decidere se accogliere o respingere la domanda di differimento della presa di servizio per giustificato motivo.
Il potere così esercitato non è quindi qualificabile come autoritativo. Il ricorso è respinto, con condanna del Ministero soccombente alle spese di legittimità, liquidate e distratte in favore dei difensori antistatari; è esclusa la sussistenza delle condizioni per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stante l’esonero istituzionale delle amministrazioni statali mediante prenotazione a debito.
Nota della Redazione
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