Contributi a percentuale e accertamento fiscale: limiti del devolutum in appello (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14044 del 26.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contributi previdenziali dovuti alla Gestione artigiani, quando le contestazioni processuali investono esclusivamente il diritto dell’INPS di riscuotere la contribuzione a percentuale sul maggior reddito accertato dall’Agenzia delle Entrate, i presupposti dell’iscrizione dell’assicurato alla Gestione restano fuori dal thema decidendum. Il giudice d’appello che li rimetta in discussione ab imis travalica i limiti del devolutum e viola l’art. 2697 cod. civ., nonché gli artt. 115 e 434 cod. proc. civ., disconoscendo apoditticamente ogni valore probatorio dell’accertamento fiscale. La parte che denunci un error in procedendo ha l’onere di prospettare gli elementi del fatto processuale di cui chiede il riesame e di illustrare la corretta soluzione, non essendo sufficiente l’assertiva indicazione della mancata impugnazione di un punto della motivazione.
Il Fatto
La vicenda trae origine dall’opposizione proposta da un lavoratore autonomo, iscritto alla Gestione artigiani, contro l’avviso di addebito con cui l’INPS aveva richiesto la contribuzione a percentuale per l’anno 2010, calcolata su un reddito superiore al minimale e fondata su un atto di accertamento dell’Agenzia delle Entrate. Il Tribunale di Catanzaro aveva accolto il ricorso, escludendo che il richiamo per relationem all’accertamento fiscale bastasse a dimostrare la fondatezza della pretesa.
La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 870 del 2021, respinse il gravame dell’Istituto e confermò la pronuncia di primo grado. L’INPS ricorse per cassazione con un unico motivo; il lavoratore propose a sua volta ricorso incidentale, dolendosi della declaratoria di ammissibilità dell’appello.
La Motivazione della Corte
Il ricorso principale dell’INPS è fondato. La Corte ricostruisce con precisione l’ambito del devolutum processuale: le contestazioni investono il diritto dell’Istituto di ottenere la contribuzione a percentuale sul maggior reddito accertato dall’amministrazione finanziaria, senza lambire i presupposti dell’iscrizione alla Gestione artigiani. Questi ultimi, osserva la Corte, esulano dai temi controversi.
Il giudice del gravame, ridiscutendo ab imis quei presupposti, ha ecceduto i limiti segnati dal devolutum. In conseguenza dell’errore denunciato, la Corte d’appello non ha svolto i necessari approfondimenti sulle questioni effettivamente sottoposte al contraddittorio, limitandosi a negare in radice l’iscrizione alla Gestione artigiani e richiamando la diversa disciplina della Gestione commercianti.
Nella specie, l’accertamento fiscale era destinato a riverberarsi sulla posizione del socio, per la quota di sua spettanza, come emerge dalla stessa memoria illustrativa del ricorrente incidentale. Il giudice di merito, invece, ha disconosciuto apoditticamente ogni valore probatorio a tale accertamento.
Quanto al ricorso incidentale, la Corte lo dichiara inammissibile. La parte che denuncia un error in procedendo deve illustrare gli elementi che individuano il fatto processuale di cui chiede il riesame e la corretta soluzione rispetto a quella erronea dei giudici di merito, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 20181 del 2019. Il ricorrente incidentale si è invece limitato ad asserire che nessuna censura sarebbe stata proposta su un punto decisivo, senza i ragguagli necessari. La Corte richiama inoltre Sez. VI-L n. 17858 del 2018: l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo non dispensa il giudice dall’esaminare il merito della pretesa.
La sentenza è cassata in relazione alle censure accolte e la causa è rinviata alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, per il riesame della specifica pretesa contributiva e per la pronuncia sulle spese. Per il ricorrente incidentale la Corte dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto, ai sensi del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 4315 del 2020.
Nota della Redazione
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