Contributi gestione separata, prescrizione decorre dalla proroga d.P.C.M. (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16000 del 15.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contributi previdenziali dovuti alla Gestione separata, il dies a quo della prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento, e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del titolare della posizione assicurativa. Ai fini di tale decorrenza assume rilievo anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto, senza maggiorazione, dal d.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1, per i contributi dovuti per l’anno 2009. Il d.P.C.M. applicabile ha natura regolamentare e rango di fonte normativa, integrando le previsioni del d.lgs. n. 241 del 1997. Del differimento beneficiano tutti i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali siano stati elaborati gli studi di settore, non solo coloro che vi siano concretamente assoggettati.

Il Fatto

Un professionista proponeva ricorso al Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, per accertare l’illegittimità della pretesa dell’INPS relativa ai contributi per l’anno 2009, formalizzata con avviso di addebito a seguito dell’iscrizione d’ufficio alla Gestione separata. Il Tribunale accoglieva la domanda, ritenendo maturata la prescrizione quinquennale.

L’Istituto proponeva appello; il professionista resisteva e spiegava appello incidentale sulle spese. La Corte d’Appello rigettava l’impugnazione principale e dichiarava inammissibile per tardività quella incidentale. Avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Con l’unico motivo l’Istituto deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 cod. civ. e 421 cod. proc. civ., in relazione all’art. 1, comma 1, d.P.C.M. 10 giugno 2010, all’art. 2, comma 26, legge n. 335 del 1995 e all’art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011. La sentenza impugnata aveva fissato il decorso della prescrizione dal 16 giugno 2010, considerandola maturata al 16 giugno 2015, con conseguente inidoneità della richiesta dell’INPS ricevuta il 6 luglio 2015 a interromperla.

Il motivo è fondato. La Corte ricorda di essersi pronunciata in numerosissime occasioni sulla prescrizione dei contributi alla Gestione separata. Il dies a quo decorre dalla scadenza dei termini di pagamento, non dalla dichiarazione dei redditi (Cass. n. 27950 del 2018, Cass. n. 19403 del 2019, Cass. n. 1557 del 2020, Cass. n. 4898 del 2022, Cass. n. 5578 del 2022, Cass. n. 28721 del 2024).

Rileva anche il differimento dei termini previsto dal d.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1, per i contributi dell’anno 2009, senza maggiorazione (Cass. n. 10273 del 2021, Cass. n. 24584 del 2024). L’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 241 del 1997 devolve a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la possibilità di modificare i termini degli adempimenti contributivi.

Il d.P.C.M. applicabile, nelle sue interrelazioni e in prospettiva sostanziale, ha natura regolamentare e rango di fonte normativa (Cass. n. 32685 del 2022). Quanto alla latitudine soggettiva, ne beneficiano tutti i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali siano stati elaborati gli studi di settore, non solo coloro che vi siano fiscalmente assoggettati (Cass. n. 10273 del 2021, Cass. n. 24668 del 2022, Cass. n. 32682 del 2022, Cass. n. 10286 del 2023).

La sentenza impugnata, facendo decorrere la prescrizione dal 16 giugno 2010, ha quindi erroneamente interpretato la normativa, omettendo di considerare il termine di proroga. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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