Decadenza per tardiva iscrizione a ruolo non annulla di diritto il ruolo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 25678 del 22.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione di contributi previdenziali, la decadenza di cui all’art. 25 d.lgs. n. 46 del 1999 ha natura processuale e non sostanziale. Essa non costituisce causa estintiva della pretesa contributiva e non è quindi riconducibile alle ipotesi tassative e di stretta interpretazione dell’art. 1, comma 538, l. n. 228 del 2012. Ne consegue che la presentazione della domanda di sospensione fondata sulla dedotta tardività dell’iscrizione a ruolo non rientra tra i casi che consentono l’annullamento di diritto del ruolo. La mancata risposta dell’ente creditore nel termine di 220 giorni previsto dal comma 540 non comporta, pertanto, il discarico ex lege del debitore dai ruoli.
Il Fatto
Il contribuente proponeva opposizione avverso il rigetto del reclamo contro una cartella di pagamento, recante contributi previdenziali e sanzioni. La Cassa professionale aveva respinto l’istanza di annullamento dei crediti, fondata sull’asserita decadenza dell’ente per tardiva iscrizione a ruolo.
Il contribuente aveva inoltre presentato al concessionario per la riscossione la dichiarazione di sospensione ex art. 1, commi 537-542, l. n. 228 del 2012, motivata dalla medesima decadenza. Il Tribunale prima e la Corte d’Appello poi rigettavano la domanda. Avverso tale pronuncia il contribuente proponeva due motivi di ricorso per cassazione, incentrati sulla qualificazione della decadenza.
La Motivazione della Corte
La questione verte sulla possibilità di ottenere l’annullamento di diritto delle partite e il conseguente discarico automatico dai ruoli, trascorsi 220 giorni dalla dichiarazione di sospensione, quando la stessa sia fondata sulla decadenza dell’ente per tardiva iscrizione a ruolo.
Secondo il ricorrente, la decadenza ex art. 25 d.lgs. n. 46 del 1999 avrebbe natura sostanziale o mista. Su tale assunto si fonderebbe l’applicabilità dell’art. 1, comma 538, lett. a), l. n. 228 del 2012, che richiama la prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, e quindi l’effetto estintivo della pretesa per il silenzio serbato oltre il termine di 220 giorni.
La Corte conferma invece l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, richiamando Cass. n. 12025/2019 e Cass. n. 3486/2016, secondo cui l’opposizione alla cartella esattoriale introduce un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto il rapporto previdenziale. Intervenuta la decadenza per tardiva iscrizione a ruolo, l’ente non può più avvalersi del titolo esecutivo, ma può chiedere la condanna all’adempimento nel medesimo giudizio. La mancanza dei presupposti per l’emissione del titolo esecutivo è irrilevante, dovendo il credito contributivo essere accertato nel suo ammontare (Cass. n. 19440/2025).
Da ciò deriva la natura processuale della decadenza e l’esclusione della sua riconducibilità alle ipotesi tassativamente previste dal comma 538. Il Collegio richiama altresì Cass. n. 28354/2019 e Cass. n. 30841/2024, ove si è precisato che il silenzio oltre 220 giorni determina l’annullamento di diritto del ruolo solo quando i motivi dell’istanza costituiscano cause potenzialmente estintive della pretesa.
Poiché la decadenza in esame non è causa estintiva della pretesa contributiva, la sua deduzione non integra un caso di annullamento automatico. Il rigetto del primo motivo travolge il secondo, che presuppone la riqualificazione sostanziale della decadenza. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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