Nessun automatismo tra omesso quadro RR e occultamento doloso del debito contributivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 25676 del 22.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito di iscrizione alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, non sussiste alcun automatismo tra la mancata compilazione del quadro "RR" della dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito ex art. 2941, n. 8, cod. civ. La norma presuppone un comportamento intenzionalmente diretto a celare al creditore l’esistenza dell’obbligazione, idoneo a determinare una impossibilità di agire e non una mera difficoltà di accertamento superabile con gli ordinari controlli. Il giudice di merito deve compiere un puntuale accertamento in fatto del coefficiente psicologico del professionista inadempiente; in sua assenza la qualificazione dolosa è illegittima e la sentenza va cassata con rinvio.
Il Fatto
La controversia nasce dall’iscrizione d’ufficio alla gestione separata dell’Inps per l’anno 2012, disposta dall’istituto per redditi da lavoro autonomo e comunicata al contribuente con avviso bonario del 12.7.2018, notificato il 30.7.2018. Il professionista ha contestato la pretesa, pari a euro 18.643,17, deducendo l’illegittimità dell’iscrizione e, in ogni caso, la prescrizione dei crediti.
Il Tribunale di Busto Arsizio aveva accolto la domanda in primo grado. La Corte d’Appello di Milano, in riforma, ha respinto la domanda sull’assunto che l’omessa compilazione del quadro "RR" nella dichiarazione dei redditi configuri di per sé l’occultamento doloso del debito e, dunque, la sospensione della prescrizione. Avverso tale pronuncia il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi sono esaminati congiuntamente perché investono la medesima questione: la configurabilità del dolo ex art. 2941, n. 8, cod. civ. in capo al professionista che omette la compilazione del quadro "RR". Il Collegio rileva che la sentenza impugnata individua nella sola omissione la condotta dolosa, ritenendo irrilevanti gli elementi di segno contrario introdotti dal contribuente, segnatamente l’indicazione dei redditi nel quadro "RE" del modello unico 2013.
Secondo la Corte la sentenza di appello ha valorizzato un automatismo in contrasto con il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità. Viene richiamata Cass. n. 6005/2026, per la quale non sussiste alcun automatismo tra mancata compilazione del quadro "RR" e occultamento doloso, poiché quest’ultimo presuppone un comportamento intenzionalmente diretto a celare l’obbligazione, tale da determinare una impossibilità di agire e non una mera difficoltà di accertamento superabile con gli ordinari controlli. Il principio è posto in continuità con Cass. n. 37529/2021 e Cass. n. 28594/2024: l’accertamento del coefficiente psicologico è rimesso al giudice di merito ed è censurabile in cassazione nei ristretti limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
La Corte ribadisce che la condotta dolosa riveste rilievo solo quando è idonea a determinare una vera e propria impossibilità di agire per il creditore, richiamando anche Cass. n. 26802/2023 e Cass. n. 25598/2023. Nel caso in esame l’accertamento di fatto risulta del tutto mancante e la motivazione contiene anzi elementi di segno contrario.
Ne consegue l’accoglimento dei primi tre motivi nei limiti della motivazione, con assorbimento del quarto e del quinto. La sentenza è cassata con rinvio alla medesima Corte d’Appello, in diversa composizione, che dovrà attenersi ai principi enunciati e provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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