Inammissibili i motivi che non censurano tutte le rationes decidendi (Cass. civ. Sez. IV n. 12305 del 09.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Quando la sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome, ciascuna sufficiente da sola a sorreggerla, il soccombente che intenda ottenerne la cassazione deve censurarle tutte. L’omessa impugnazione di una di esse rende definitive le relative statuizioni e determina l’inammissibilità per difetto di interesse delle censure che si appuntino esclusivamente sulle altre, non potendo queste produrre alcun annullamento. Il principio della rilevabilità del giudicato esterno va inoltre coordinato con l’onere di autosufficienza: la parte che lo deduca deve riprodurre il testo integrale della sentenza asseritamente passata in giudicato, non bastando il richiamo per relationem o l’allegazione in atti.
Il Fatto
Una lavoratrice impugna il licenziamento per giusta causa intimato dalla società datrice di lavoro, contestando l’inadempimento all’ordine di iniziare la prestazione in un orario diverso da quello praticato. Introdotta la causa con il rito speciale previsto dall’art. 1, commi 48 e ss., legge n. 92/2012, il Tribunale respinge l’opposizione avverso l’ordinanza della fase sommaria, dichiarando improponibile la domanda risarcitoria da straining e rigettando nel merito l’impugnativa.
La Corte d’appello rigetta il reclamo. La ricorrente propone così ricorso per cassazione affidato a tre motivi, deducendo la violazione della disciplina sul lavoro a tempo parziale, l’illegittimità del licenziamento per rifiuto di concordare variazioni dell’orario e il difetto di motivazione. La controricorrente eccepisce in via pregiudiziale l’esistenza di un giudicato esterno.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto l’eccezione pregiudiziale, dichiarandola inammissibile per difetto di autosufficienza. Il principio di rilevabilità del giudicato esterno va coordinato con l’onere impositivo previsto a pena di inammissibilità: la parte deve riprodurre il testo integrale della sentenza asseritamente passata in giudicato. La sola evocazione per relationem, con allegazione in atti, non soddisfa tale onere.
Nel merito, i primi due motivi sono esaminati congiuntamente e dichiarati inammissibili. La sentenza impugnata si fonda su due rationes autonome: la legittimità della condotta datoriale e l’insussistenza dell’inadempimento, da un lato; la limitata rilevanza dell’eventuale inadempimento, inidonea a giustificare l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ., dall’altro. La lavoratrice censura soltanto la prima. Poiché la seconda ratio non è attinta, essa è divenuta definitiva e le censure restano prive di interesse.
Quanto al terzo motivo, la Corte richiama il proprio orientamento sul difetto di motivazione. Dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza, ma resta l’obbligo di motivazione ex art. 111, sesto comma, Cost. e art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.. Il vizio rileva solo quando la motivazione sia totalmente mancante, meramente apparente o incomprensibile.
Nel caso concreto l’iter logico è del tutto percepibile. La Corte territoriale ha dato conto della legittimità della collocazione oraria, dell’esercizio del potere organizzativo datoriale e dell’assenza di pretestuosità della decisione. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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