Decadenza tombale e riliquidazione della pensione parzialmente riconosciuta (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11939 del 03.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza prevista dall’art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall’art. 38, comma 4, lett. d), d.l. n. 98 del 2011, ha natura sostanziale e determina l’estinzione del diritto ai soli ratei pregressi. Essa opera, per la natura della prestazione, esclusivamente sulle differenze relative ai ratei maturati prima del triennio antecedente alla domanda giudiziale, e non sull’intero diritto alla riliquidazione. La domanda volta al ricalcolo di una pensione già parzialmente corrisposta non è pertanto inammissibile nel suo complesso, ma resta soggetta alla decadenza nei limiti del triennio.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Lecce, con la sentenza in epigrafe, confermava la decisione di primo grado che aveva riconosciuto il diritto dell’assicurata alla riliquidazione della pensione in godimento mediante l’applicazione della rivalutazione contributiva di cui all’art. 7, comma 12, legge n. 638 del 1983. I giudici di merito avevano condannato l’INPS al pagamento dei ratei dovuti con decorrenza dal 10.06.2012, cioè dal triennio antecedente al deposito del ricorso introduttivo, oltre interessi legali.
L’INPS ha proposto ricorso per cassazione invocando l’applicazione della decadenza c.d. estintiva, anche detta tombale, sostenendo l’estinzione integrale del diritto. La controricorrente ha resistito con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria.
La Motivazione della Corte
Il ricorso dell’ente previdenziale si fonda su una lettura estensiva dell’art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970, come novellato dall’art. 38, comma 4, lett. d), d.l. n. 98 del 2011. Secondo l’INPS, in caso di riconoscimento solo parziale della pensione, la decadenza avrebbe colpito l’intero diritto alla riliquidazione, rendendo inammissibile la domanda giudiziale.
La Corte rigetta questa impostazione muovendo dalla natura sostanziale del termine di decadenza, chiarita dall’art. 6 d.l. n. 103 del 1991. Questa disposizione stabilisce espressamente che la decadenza determina l’estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l’inammissibilità della relativa domanda, precisando che, in caso di mancata proposizione del ricorso amministrativo, i termini decorrono dall’insorgenza del diritto ai singoli ratei.
Su tali basi si è formato un orientamento consolidato di legittimità, al quale i giudici di merito si sono conformati. In riferimento alle richieste di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche già parzialmente riconosciute, la decadenza riguarda, per la natura della prestazione, soltanto le differenze sui ratei maturati prima del triennio dalla domanda giudiziale. La Corte richiama in tal senso, tra le molte, le pronunce Cass. nn. 17430/2021, 123/2022, 1308/2022, 4858/2022, 5991/2022, 16860/2023 e 24555/2023.
Il motivo è pertanto rigettato. La decisione di merito, che aveva riconosciuto il diritto alla riliquidazione nei limiti dei ratei maturati nel triennio antecedente al ricorso, risulta conforme al principio di diritto. Segue la condanna della parte ricorrente alle spese processuali, liquidate in dispositivo e distratte in favore dei difensori per dichiarato anticipo, oltre all’obbligo di versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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