Violazione del termine disciplinare e dell’audizione a discolpa: tutela indennitaria (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4369 del 26.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La violazione del termine per l’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare, stabilito dalla contrattazione collettiva, è idonea a integrare una violazione della procedura di cui all’art. 7 St. lav., tale da rendere operativa la tutela prevista dall’art. 18, comma 6, St. lav., come modificato dalla l. n. 92/2012. Costituisce parimenti violazione della procedura di cui all’art. 7 St. lav. l’omessa convocazione del lavoratore per l’audizione orale, ove richiesta, quale presupposto dell’eventuale recesso. La tutela concretamente applicabile è quella indennitaria, nei limiti stabiliti dall’art. 4 d.lgs. n. 23/2015, per le violazioni della procedura di cui all’art. 7 della legge n. 300 del 1970.

Il Fatto

La società aveva intimato a un lavoratore un licenziamento disciplinare. La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento, condannando la società al pagamento di un’indennità pari a otto mensilità dell’ultima retribuzione.

I giudici di secondo grado avevano accolto il motivo di appello del lavoratore, rilevando la violazione del termine per l’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare, stabilito dall’art. 8 del CCNL Metalmeccanica Privata, nonché la violazione dell’art. 7 della legge n. 300/1970 per non aver il datore di lavoro convocato il dipendente per l’audizione orale, come dallo stesso richiesto.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui la società deduceva l’omesso esame di un fatto decisivo. Il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. è stato interpretato dalle Sezioni Unite (sent. nn. 8053 e 8054/2014) nei limiti dell’omesso esame di un fatto realmente decisivo, ossia che, se valutato, avrebbe condotto a un esito diverso della lite con prognosi di certezza. Nel caso di specie, la società proponeva piuttosto una diversa ricostruzione della quaestio facti concernente la ricezione delle giustificazioni del lavoratore, sollecitando un sindacato estraneo al giudizio di legittimità.

Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono stati ritenuti infondati. La pronuncia impugnata è stata dichiaratamente conforme al principio, applicato per la medesima disciplina collettiva, secondo cui la violazione del termine per l’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare, stabilito dalla contrattazione collettiva, è idonea a integrare una violazione della procedura di cui all’art. 7 St. lav., rendendo operativa la tutela prevista dall’art. 18, comma 6, St. lav.

La Corte ha richiamato i precedenti di legittimità (Cass. n. 17113/2016; conf. Cass. n. 10802/2023) e ha precisato che analogamente integra una violazione procedurale l’omessa audizione orale del lavoratore a discolpa, quale presupposto dell’eventuale provvedimento di recesso, come stabilito da Cass. n. 25189/2016 e Cass. n. 7392/2022.

La Corte ha infine chiarito che, nonostante l’erroneo riferimento all’art. 3 del d.lgs. n. 23/2015 in un punto della motivazione, la tutela concretamente applicata è quella indennitaria nei limiti stabiliti dall’art. 4 del “Jobs Act”, in coerenza con i principi già stabiliti per la l. n. 92/2012. Il ricorso è stato pertanto rigettato nel suo complesso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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