Decorrenza della pensione in gestione separata con cumulo dei contributi AGO (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15322 del 31.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di pensione di vecchiaia a carico della gestione separata, il momento di decorrenza del trattamento non coincide con il primo giorno del mese successivo al compimento dell’età pensionabile, ma con la data di presentazione della domanda di opzione con cui l’assicurato si avvale della facoltà di vedersi computati, nella gestione separata, anche i contributi versati nell’assicurazione generale obbligatoria. Ai sensi dell’art. 3 d.m. n. 282 del 1996 e dell’art. 6 l. n. 155 del 1981, solo da tale data la contribuzione dell’AGO può costituire parte del montante necessario per la liquidazione della pensione richiesta. Dalla stessa decorrenza discende, in applicazione del termine dilatorio previsto dalla legge, la decorrenza del supplemento di pensione relativo ai contributi maturati successivamente.

Il Fatto

Un lavoratore iscritto alla gestione separata aveva maturato i requisiti anagrafici e contributivi secondo le regole di quella gestione, ma aveva presentato la domanda di pensione solo dopo diversi anni, invocando il cumulo dei contributi accreditati nell’AGO.

La Corte d’appello di Milano aveva riconosciuto il diritto al ricalcolo della pensione a decorrere dalla data di maturazione dei requisiti nella gestione separata, con applicazione della clausola di salvaguardia, e alla liquidazione del supplemento di pensione per i contributi versati dopo la decorrenza. L’INPS ha impugnato la sentenza con due motivi, resistiti dal pensionato con controricorso.

La Motivazione della Corte

I due motivi sono esaminati congiuntamente, essendo connessi: la decorrenza del supplemento, per effetto del termine dilatorio, è mera conseguenza dell’individuazione del termine di decorrenza della pensione.

La Corte muove da un dato pacifico: il lavoratore, pur avendo maturato i requisiti secondo le regole della gestione separata cui era iscritto, ha chiesto la pensione solo dopo diversi anni, invocando il cumulo della contribuzione AGO. Tale facoltà è conforme all’art. 3 d.m. n. 282 del 1996, che consente all’assicurato iscritto alla gestione separata di far valere, ai fini della liquidazione di un’unica pensione, anche i contributi accreditati nell’AGO.

Da qui il principio: la decisione di ottenere la pensione a carico della gestione separata convogliando i contributi di altre gestioni segna il momento dal quale la pensione decorre. Il montante contributivo, composto dai contributi versati nella gestione separata e da quelli AGO poi computati, si è potuto formare solo all’esito dell’apposita domanda del pensionato; la pensione non può quindi che decorrere dalla data in cui l’assicurato si è avvalso di quella facoltà.

Il Collegio richiama la propria giurisprudenza (Sez. L n. 30256 del 14.10.2022; Sez. L ord. n. 21361 del 2021; Sez. L ord. n. 30689 del 2023), secondo cui il momento di decorrenza non va individuato nel primo giorno del mese successivo al compimento dell’età pensionabile, ma in quello di presentazione della domanda di opzione, ai sensi dell’art. 3 d.m. n. 282 del 1996 e dell’art. 6 l. n. 155 del 1981.

La sentenza impugnata, non essendosi attenuta a tale principio, è cassata con rinvio alla stessa Corte d’appello, in diversa composizione, per un nuovo esame e per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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