Domanda di manleva del gestore idrico segue la giurisdizione del giudice ordinario (Cass. civ. Sez. III n. 9274 del 08.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La domanda con cui l’utente, lamentando l’erogazione di acqua non conforme ai livelli di potabilità minimi, chiede la riduzione del canone o il risarcimento del danno subito attiene unicamente al rapporto individuale di utenza e non è riconducibile alla giurisdizione del giudice amministrativo. La domanda di garanzia impropria proposta dal gestore del servizio nei confronti dell’ente pubblico che sovrintende al servizio costituisce il riflesso della domanda risarcitoria principale e, come tale, resta devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. Il criterio di riparto va individuato alla stregua del petitum sostanziale, avendo riguardo ai fatti posti a sostegno della pretesa azionata. La caducazione dell’espressa esclusione di tali controversie dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non ne giustifica il trasferimento, perché difetta l’inerenza della controversia a una situazione di potere amministrativo.

Il Fatto

Un utente del servizio idrico integrato conveniva davanti al Giudice di pace il gestore, chiedendo il risarcimento dei danni patiti per la non potabilità dell’acqua erogata, dovuta a concentrazioni di arsenico superiori ai limiti di legge. Il gestore chiamava in causa la Regione, chiedendone la manleva.

Il Giudice di pace accoglieva la domanda risarcitoria e rigettava la manleva. Il Tribunale, in appello, confermava la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda dell’utente, ma dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di manleva, devolvendola al giudice amministrativo. Il gestore ricorreva per la cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il gestore deduceva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario anche sulla domanda risarcitoria, sostenendo che il thema decidendum coinvolgesse la legittimità dell’azione autoritativa della P.A. e l’omessa adozione dei provvedimenti di riduzione della tariffa.

Il motivo è infondato. L’attività di programmazione e organizzazione del servizio costituisce solo il presupposto del non esatto adempimento delle obbligazioni gravanti sul gestore in forza del rapporto individuale di utenza. L’erogazione di acqua non conforme ai livelli minimi di potabilità integra un inadempimento contrattuale del gestore, in violazione dell’art. 9, Direttiva CEE 3.11.1998, n. 83 e dell’art. 13, d.lgs. 2.2.2001, n. 31, e attiene unicamente al rapporto di utenza.

Alla stregua del criterio del petitum sostanziale, la domanda dell’utente non è riconducibile alla giurisdizione amministrativa. La Corte richiama le Sezioni Unite (Cass., sez. un., n. 32780 del 2018; n. 33209 del 2018; n. 36897 del 2021) e Cass. n. 23314 del 2019. La caduta dell’esclusione espressa, per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 33 d.lgs. n. 80/1998, non comporta il trasferimento della controversia, perché la giurisdizione esclusiva postula l’inerenza a una situazione di potere amministrativo, assente nei rapporti di utenza (Corte cost. n. 204 del 2004).

Il secondo motivo è accolto. La domanda di garanzia impropria proposta dal gestore verso l’ente è il riflesso della domanda risarcitoria e non può seguire sorte diversa quanto alla giurisdizione. La decisione impugnata è cassata con rinvio al Tribunale, in diversa composizione, con assorbimento del terzo motivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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