Licenziamento disciplinare: termine del c.c.n.l. e decadenza (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15324 del 31.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di licenziamento disciplinare, il termine fissato dalla contrattazione collettiva per la comunicazione del provvedimento espulsivo è perentorio e va correlato alla scadenza del termine assegnato al lavoratore per presentare le controdeduzioni, comprensive del deposito della documentazione difensiva. Il dies a quo non può essere dilatato fino a ricomprendere adempimenti di natura meramente formale o amministrativa, come la trasmissione dell’indice di documenti già depositati. L’eventuale proroga deve essere comunicata prima dello spirare del termine da prorogare, altrimenti la stessa previsione del termine di decadenza resta vanificata. La violazione del termine contrattuale integra una violazione della procedura di cui all’art. 7 st. lav., attivando la tutela dell’art. 18, comma 6, st. lav., purché il ritardo non risulti notevole e ingiustificato.
Il Fatto
Il lavoratore, dipendente di una società con qualifica di impiegato responsabile di back office, era addetto all’istruzione e al controllo delle pratiche di autotutela presentate dai contribuenti in relazione ad avvisi di accertamento. Con lettera del 7.12.2018 la società gli contestò numerose irregolarità e violazioni delle procedure aziendali; seguì l’audizione del 21.12.2018, nel corso della quale il dipendente rese giustificazioni e depositò documentazione, riservandosi di consegnare un indice analitico. Una seconda contestazione dell’8.1.2019 riguardò la falsa asserzione resa in audizione e l’uso non autorizzato di documenti aziendali. Il licenziamento per giusta causa fu intimato il 17.1.2019 per entrambi gli addebiti.
La Corte d’appello respinse il reclamo del lavoratore, confermando la sentenza di primo grado. Il ricorrente propose ricorso per cassazione con sette motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il motivo sulla tempestività della contestazione e lo rigetta. L’immediatezza è elemento costitutivo del diritto di recesso, ma va intesa in senso relativo, potendo convivere con un intervallo più o meno lungo in ragione della complessità degli accertamenti o dell’articolata organizzazione aziendale. Il datore ha il potere, non l’obbligo, di controllare in modo continuo i dipendenti, e la tempestività si valuta rispetto all’epoca di piena conoscenza dell’infrazione, non alla mera possibilità di conoscerla.
Il secondo motivo è invece accolto. L’art. 227 del c.c.n.l. terziario prevede che il provvedimento disciplinare sia comunicato entro quindici giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore per le controdeduzioni, con possibile proroga di trenta giorni, da comunicare preventivamente. Si tratta di un termine perentorio che quantifica il criterio di tempestività dell’azione disciplinare.
La Corte non condivide l’interpretazione dei giudici di appello, che avevano individuato il dies a quo nel deposito dell’indice della documentazione già prodotta. Il tenore letterale della norma collega la decorrenza alla scadenza del termine per le controdeduzioni, che non può estendersi ad adempimenti meramente formali o amministrativi. La società si avvalse della proroga solo il 16.1.2019, quando il termine di quindici giorni era già scaduto: la comunicazione tardiva vanifica la previsione di decadenza.
Quanto alle conseguenze, la violazione del termine contrattuale integra una violazione della procedura ex art. 7 st. lav., rendendo operativa la tutela dell’art. 18, comma 6, legge n. 92 del 2012, purché il ritardo non risulti notevole e ingiustificato. La fondatezza del secondo motivo non assorbe le censure sulla giusta causa, che manterrebbero autonoma rilevanza ai fini di una tutela più ampia. Gli altri motivi sono rigettati. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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