Il decreto ingiuntivo non opposto fa stato sul contratto sanitario (Cass. civ. Sez. I n. 16224 del 17.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo non opposto, divenuto definitivo, è idoneo a formare giudicato esterno non solo sulla pretesa creditoria azionata in via monitoria, ma anche sui presupposti logico-giuridici che ne costituiscono il fondamento, compresa l’esistenza e la validità del contratto posto a base delle prestazioni. Qualora due giudizi tra le stesse parti vertano sul medesimo rapporto giuridico e uno di essi sia definito con provvedimento irrevocabile, l’accertamento compiuto su un punto fondamentale comune alle due cause, premessa logica indispensabile della statuizione, preclude il riesame di quel punto, senza che occorra una domanda di parte volta a ottenere decisione con efficacia di giudicato ai sensi dell’art. 34 c.p.c., che riguarda la sola pregiudizialità in senso tecnico. Il giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c., riflesso di quello formale ex art. 324 c.p.c., copre gli accertamenti di fatto che rappresentano premesse necessarie della pronuncia. In tema di prestazioni sanitarie rese in regime di accreditamento non si è in presenza di obbligazioni periodiche o di durata, ma di un contratto annuale unitario, con la conseguenza che il giudicato formatosi per una annualità vincola anche in ordine ai presupposti permanenti del rapporto.
Il Fatto
Una società, cessionaria dei crediti di una casa di cura operante in regime di accreditamento provvisorio, ha chiesto il pagamento di prestazioni sanitarie rese nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2009, sulla scorta di una serie di fatture. Il ricorso monitorio riguardava l’acconto del 70% del corrispettivo. L’azienda sanitaria si è opposta, eccependo il difetto di giurisdizione e contestando la misura del credito per pretese decurtazioni.
Il tribunale ha accolto l’opposizione e revocato il decreto, ritenendo non provati i fatti costitutivi del credito. La corte d’appello ha respinto il gravame, escludendo che un distinto decreto ingiuntivo, non opposto e relativo al saldo del 30% delle medesime fatture, avesse formato giudicato sui presupposti del rapporto. La società ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta congiuntamente i due motivi, incentrati sulla violazione dell’art. 2909 c.c. e sul travisamento di evidenze documentali. Il nodo è se il decreto ingiuntivo non opposto, emesso per il saldo del 30% delle fatture relative all’anno 2009, precluda la rimessa in discussione dell’esistenza dell’accreditamento provvisorio e di un valido contratto scritto per quella annualità.
La Corte richiama il principio di autosufficienza del ricorso: chi deduce il giudicato esterno deve riprodurre il testo del provvedimento irrevocabile, non bastando un riassunto. Nel caso di specie i ricorsi monitori e i decreti risultano trascritti nella parte utile, e da essi emerge che entrambe le pretese si fondano sulle medesime fatture per l’anno 2009, l’una a titolo di acconto e l’altra a titolo di saldo.
Quanto ai limiti oggettivi del giudicato, la Corte ribadisce che, ove due giudizi tra le stesse parti vertano sul medesimo rapporto giuridico e uno sia definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento su un punto fondamentale comune, premessa logica del dispositivo, preclude il riesame. Non occorre una domanda di parte per ottenere decisione su questione pregiudiziale con efficacia di giudicato, poiché l’art. 34 c.p.c. attiene alla sola pregiudizialità in senso tecnico, non a quella logico-giuridica.
La Corte precisa poi che il decreto ingiuntivo non opposto fa stato non solo sull’esistenza e validità del rapporto e sulla misura del credito, ma anche sull’inesistenza di fatti impeditivi o estintivi deducibili nel giudizio di opposizione. Nella specie, tuttavia, non si discute di crediti a carattere periodico: in tema di prestazioni sanitarie in regime di accreditamento non si configura un’obbligazione periodica o di durata, ma un contratto annuale unitario, con budget e sistema di pagamento per acconto e saldo.
Pertanto, accertata con efficacia di giudicato l’esistenza del contratto per le prestazioni di ottobre, novembre e dicembre 2009 in relazione al saldo del 30%, non può essere rimessa in discussione la sussistenza del contratto scritto per le stesse prestazioni quanto all’acconto del 70%. La sentenza impugnata è cassata, con rinvio alla corte d’appello in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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