Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore opposto è attore sostanziale (Cass. civ. Sez. II n. 19247 del 12.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l’opponente assume la posizione di attore e l’opposto quella di convenuto. È il creditore opposto ad avere la veste sostanziale di attore e a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l’opponente è il convenuto al quale compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito. Le difese con le quali l’opponente miri a evidenziare l’inesistenza, l’invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato dalla controparte non si collocano sul versante della domanda, che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione. Ne consegue che, se all’esito dell’istruttoria risulta accertato che il contratto concluso tra le parti non prevedeva il pagamento del prezzo richiesto dal creditore, il giudice deve revocare il decreto ingiuntivo, non essendo necessario che l’opponente abbia proposto una specifica domanda di accertamento del corrispettivo pattuito.
Il Fatto
A seguito di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Prato, che condannava il contribuente al pagamento del prezzo di vendita di un cavallo da corsa, l’opponente proponeva opposizione, contestando il credito e deducendo di essere stata solo apparentemente intestataria dell’animale. Il Tribunale rigettava l’opposizione e la Corte d’Appello di Firenze, pur ammettendo le prove orali, confermava la decisione, qualificando il contratto come vendita a titolo gratuito, senza corrispettivo, ma dichiarando di non poter revocare il decreto ingiuntivo perché l’assenza di corrispettivo era stata allegata solo come causa di nullità e non vi era richiesta di accertamento del corrispettivo pattuito. Avverso tale sentenza l’opponente proponeva ricorso per cassazione affidato a sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, esaminato logicamente per primo il terzo motivo, relativo alla violazione dell’art. 2697 cod. civ. sull’onere della prova, lo ha ritenuto ammissibile in quanto individuava specificamente la violazione di legge attribuita alla sentenza impugnata, senza richiedere una diversa ricostruzione in fatto.
La sentenza impugnata aveva accertato che le parti avevano concluso un contratto, qualificato “vendita”, “a titolo gratuito, senza corrispettivo”, a fronte dell’impegno dell’acquirente di girare i premi eventualmente vinti al socio della società venditrice. La Suprema Corte ha rilevato che, così accertato il contenuto del negozio, la società creditrice, che aveva agito per ottenere il pagamento del prezzo, non aveva assolto all’onere probatorio su di essa gravante.
Richiamando il principio per cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è il creditore opposto ad avere la veste sostanziale di attore (Cass. Sez. 3, 24-11-2005, n. 24815; Cass. Sez. 1, 3-2-2006, n. 2421), la Corte ha chiarito che le difese dell’opponente volte a evidenziare l’inesistenza del credito non si collocano sul versante della domanda. Nel momento in cui il giudice di merito aveva accertato che il contratto non prevedeva il pagamento del prezzo richiesto, doveva prendere atto che l’attrice non aveva assolto all’onere probatorio, accogliendo l’opposizione e revocando il decreto ingiuntivo.
La Corte ha ritenuto errata la giustificazione posta dalla sentenza impugnata alla mancata revoca, riferita al fatto che l’assenza di corrispettivo era stata allegata solo come causa di nullità, poiché tale affermazione si risolveva nel riconoscere alla società il diritto a trattenere un prezzo che non solo non aveva dimostrato di avere diritto di richiedere, ma era stato accertato in causa non essere dovuto.
Sussistendo i presupposti per decidere nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., la Cassazione ha accolto l’opposizione, revocato il decreto ingiuntivo e condannato la società alla rifusione delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio.
Nota della Redazione
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