Regresso del venditore per imposta di registro e prova documentale sopravvenuta (Cass. civ. Sez. II n. 10557 del 23.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il venditore che abbia pagato l’imposta di registro, comprensiva di sopratassa e penalità, in qualità di obbligato solidale nei confronti dell’amministrazione finanziaria, ha azione di regresso verso l’acquirente ai sensi dell’art. 1475 c.c., salva diversa previsione contrattuale. La definizione agevolata dei debiti tributari non impedisce il regresso ove l’accertamento sia divenuto opponibile all’acquirente, che sia stato coinvolto nei giudizi tributari. Le preclusioni istruttorie non operano per i documenti sopravvenuti, che possono essere prodotti nella prima difesa utile successiva alla loro formazione, non essendo esigibile il deposito entro i termini perentori per causa non imputabile alla parte.

Il Fatto

Il venditore di terreni, a seguito di decreto ingiuntivo, chiedeva il pagamento di una somma a titolo di regresso delle imposte catastali, ipotecarie e di registro richieste dall’erario per la differenza tra la natura agricola dichiarata e quella edificabile dei terreni alienati.

L’acquirente proponeva opposizione, che il Tribunale accoglieva revocando il decreto. La Corte d’appello, in riforma, condannava gli eredi dell’acquirente al pagamento di due somme, oltre interessi. Avverso tale pronuncia gli eredi proponevano ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censurava l’ammissibilità della produzione documentale delle ricevute di pagamento, avvenuta oltre i termini perentori. Il motivo è respinto: ai sensi dell’art. 345, terzo comma, c.p.c., le preclusioni istruttorie non operano per i documenti sopravvenuti, “qualsiasi sia la causa oggettiva della loro sopravvenienza”. La parte che disponga di un documento formatosi dopo la cristallizzazione delle barriere processuali può depositarlo nella prima difesa utile. Nella specie, la rottamazione delle cartelle e il relativo pagamento erano avvenuti in corso di causa e le ricevute erano state prodotte prontamente.

Il secondo motivo contestava la qualificazione degli oneri fiscali come spese accessorie alla vendita. Anche tale censura è infondata. Il venditore che abbia pagato l’imposta di registro ha azione di regresso nei confronti dell’acquirente nella misura dei rapporti interni, qualora l’amministrazione finanziaria abbia scelto di rivolgersi a uno degli obbligati solidali. Si rientra tra le spese accessorie della vendita ricadenti sull’acquirente ex art. 1475 c.c., salva diversa pattuizione; nella specie l’art. 6 del contratto confermava l’aggravio a carico del compratore.

La definizione agevolata non muta la conclusione, ove sia costituito l’epilogo dell’accertata rettifica divenuta opponibile all’acquirente, coinvolto nei giudizi tributari e posto in grado di incidere sull’an e sul quantum della pretesa erariale. Non trova quindi applicazione l’orientamento che nega il regresso in caso di concordato fiscale concluso senza il coinvolgimento dell’acquirente.

Il terzo motivo, che lamentava l’omesso esame di un fatto decisivo, è inammissibile: la censura investe il difetto di sussunzione e non un fatto storico-naturalistico, poiché l’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. non è assimilabile a questioni o argomentazioni. Il quarto motivo, relativo alle spese della fase cautelare, è parimenti inammissibile perché prospetta questione nuova, non fatta valere in appello.

Il ricorso è respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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