Definizione agevolata dei carichi: ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse (Cass. civ. Sez. V n. 17489 del 25.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di una dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, con contestuale rinuncia a ogni giudizio pendente, il giudizio di cassazione dovrebbe essere dichiarato estinto, ex art. 391 cod. proc. civ., per rinuncia del debitore, quando questi sia ricorrente. Mancando però la prova della comunicazione alla controparte dell’atto di rinuncia, la stessa rileva comunque agli effetti dell’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese processuali non vanno liquidate, perché il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente. Non sussistono i presupposti per la condanna al pagamento del “doppio” del contributo unificato, di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso.
Il Fatto
La controversia ha origine da un avviso di accertamento per imposte dirette e IVA relativo all’anno 2007, con cui l’Ufficio aveva accertato maggiori ricavi ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973. La Commissione tributaria provinciale di Salerno accoglieva parzialmente il ricorso della contribuente, riducendo i ricavi accertati.
La Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, rigettava l’appello principale della contribuente e accoglieva quello incidentale dell’Ufficio. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, resistito dall’Agenzia con controricorso. Con successiva memoria la ricorrente ha rappresentato di avere aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, previa rinuncia a ogni giudizio pendente, chiedendo la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
I motivi di ricorso investivano, rispettivamente, la dedotta violazione dell’art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973, degli artt. 54 e 55 del d.P.R. n. 633 del 1972 e degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., l’asserita violazione dell’art. 2697 cod. civ. in tema di riparto dell’onere probatorio, la censura sulla percentuale di ricarico del 12% e, infine, la violazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, per l’accoglimento dell’appello incidentale fondato su domanda nuova.
La Corte non esamina però il merito di tali censure. Dalla documentazione allegata in memoria risulta che l’Agenzia delle entrate – Riscossione ha distinto e quantificato gli importi dovuti ai fini della definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione. La contribuente ha dichiarato la sopraggiunta carenza di interesse alla decisione, avendo in sostanza rinunciato al giudizio.
Il Collegio ricostruisce il quadro processuale: in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con rinuncia al giudizio, il giudizio di cassazione dovrebbe essere dichiarato estinto, ex art. 391 cod. proc. civ., per rinuncia del debitore, essendo egli ricorrente. Manca tuttavia la prova della comunicazione alla controparte dell’atto di rinuncia.
Tale mancanza non è neutra. La Corte precisa che la rinuncia rileva comunque agli effetti dell’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, richiamando il precedente Cass. n. 31548/2022. La soluzione processuale non è dunque l’estinzione, ma l’inammissibilità.
Segue la regolazione delle spese e del contributo unificato. Le spese processuali non vanno liquidate, perché il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente. Quanto al “doppio” del contributo unificato, di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, non ne sussistono i presupposti, perché la causa della rinuncia è sopravvenuta alla proposizione del ricorso, come affermato in Cass. n. 14782/2018. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Nota della Redazione
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