Ricorso inammissibile se non coglie la ratio su firme non disconosciute (Cass. civ. Sez. III n. 10747 del 23.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso che censuri l’utilizzo, ai fini della decisione, di documenti disconosciuti è inammissibile quando non coglie la ratio decidendi dell’impugnata sentenza, la quale si fondi non già sugli atti disconosciuti bensì su firme non disconosciute. In tal caso il disconoscimento e la conseguente istanza di verificazione sono irrilevanti ai fini del decidere, avendo il giudice di merito optato per una diversa ragione della decisione. La valutazione del materiale istruttorio, ivi compresa la scelta di non disporre una CTU grafologica, è rimessa alla discrezionale valutazione del giudice del merito ed è sottratta al sindacato di legittimità. I motivi che denunziano l’omesso esame di un fatto decisivo devono riferirsi a fatti storici e non a mere argomentazioni o deduzioni difensive.

Il Fatto

La ricorrente propose opposizione a un decreto ingiuntivo emesso in favore di una società, per il pagamento di una somma dovuta in relazione a un contratto di finanziamento. A sostegno dell’opposizione contestò l’insussistenza del credito, asserendo di aver richiesto un diverso finanziamento, e disconobbe ex art. 214 c.p.c. la copia del contratto posto a base del ricorso monitorio.

Il Tribunale ritenne inammissibile, perché generico, il disconoscimento della documentazione prodotta dalla società, compreso il contratto e gli assegni bancari emessi in pari data. La Corte d’Appello confermò la statuizione di primo grado, ritenendo il disconoscimento del tutto generico e non riferito né alle sottoscrizioni apposte né alla conformità all’originale della copia. Avverso tale sentenza la soccombente propose ricorso per cassazione articolato in cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente lamentò la violazione degli artt. 214, 215 e 216 c.p.c., sostenendo che il disconoscimento fosse determinato e riferito al contratto e ai suoi allegati e che, in mancanza di istanza di verificazione di controparte, gli atti disconosciuti non potessero essere utilizzati quali mezzi di prova. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, perché esso non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, che si basa non già sugli atti disconosciuti ma sulle firme non disconosciute. Ne deriva l’irrilevanza, ai fini del decidere, del tema disconoscimento-verificazione.

Con il secondo motivo la ricorrente censurò l’utilizzo della documentazione prodotta in copia pur se formalmente disconosciuta, deducendo la violazione dell’art. 2719 c.c. Anche tale motivo è stato ritenuto inammissibile, in quanto volto a contestare la valutazione, rimessa al giudice del merito, del materiale istruttorio.

La Corte ha poi esaminato la censura relativa alla mancata ammissione delle prove e quella concernente la mancata disposizione di una CTU grafologica. Sul punto ha osservato che il giudice del merito, valutando le scritture prodotte in atti e non disconosciute, non ha avuto necessità di disporre la consulenza, potendo desumere dai documenti l’appartenenza delle sottoscrizioni alla ricorrente. La censura è stata quindi dichiarata inammissibile perché non svolta in iure, ma diretta a ottenere un riesame del materiale istruttorio spettante al giudice del merito.

Il quarto motivo denunziò l’omessa pronuncia sull’eccezione di difetto di legittimazione passiva della società, per la mancata notifica della cessione. La Corte lo ha dichiarato inammissibile, perché fuoriesce dal perimetro dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non potendo attenere ad argomentazioni o deduzioni difensive ma soltanto a fatti storici. Analogamente il quinto motivo, relativo alla mancata valutazione delle prove documentali del pagamento, è stato dichiarato inammissibile per difetto di riferimento a fatti storici, come richiesto dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 8053 e 8054 del 2014.

All’inammissibilità dei motivi è conseguita l’inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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