Eccezione di inadempimento, insindacabile il giudizio di proporzionalità del merito (Cass. civ. Sez. I n. 3394 del 06.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione necessaria del processo ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ. presuppone un nesso di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico tra le cause e non una mera analogia o coincidenza di temi decisionali, essendo la ratio dell’istituto quella di evitare il rischio di un conflitto tra giudicati. L’accertamento sulla legittimità dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ., con valutazione di corrispettività, proporzionalità e gravità delle reciproche condotte, rientra nei poteri esclusivi del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se congruamente motivato. L’omesso esame di singoli elementi istruttori non integra il vizio di omesso esame di un fatto decisivo quando il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione dal giudice. Il vizio di motivazione apparente è escluso quando l’impianto argomentativo, ancorché affetto da un richiamo erroneo, resti logicamente ancorato ai dati della cognizione.

Il Fatto

Una società affidataria di un incarico per la costituzione della banca dati del catasto stradale provinciale e per lo studio dei livelli di immissione acustica agisce in opposizione avverso un decreto ingiuntivo, richiesto per il saldo del corrispettivo e opposto dall’ente committente con eccezione di inadempimento. Il giudice di prime cure accoglie l’opposizione, ritenendo legittima l’eccezione per la mancata fornitura del software nei formati previsti dal capitolato e per l’inadempimento relativo allo studio acustico.

La Corte d’Appello di Trieste rigetta il gravame, escludendo la sospensione necessaria del giudizio e, nel merito, confermando l’inadempimento della società. Questa ricorre in cassazione con sette motivi, deducendo vizi di motivazione, violazione del principio dispositivo e dell’art. 1460 cod. civ., oltre all’omesso esame di fatti decisivi e al rigetto immotivato delle istanze istruttorie.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il tema della sospensione necessaria. Il nesso di pregiudizialità richiesto dall’art. 295 cod. proc. civ. deve essere tecnico-giuridico e non meramente logico, poiché la funzione dell’istituto è evitare il conflitto tra giudicati. Nel caso di specie, l’azione risarcitoria per vizi incardinata davanti al Tribunale di Trieste presuppone l’avvenuto adempimento della prestazione, sicché semmai sarebbe stata la causa di adempimento a rivestire carattere pregiudicante, e non il contrario.

Sui motivi concernenti la valutazione probatoria, la Corte ribadisce che spetta in via esclusiva al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove e selezionare, tra le risultanze processuali, quelle ritenute maggiormente idonee. L’omesso esame di taluni elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato. Il controllo di legittimità resta perciò circoscritto alla coerenza del ragionamento e alla conformità in diritto della decisione.

Quanto all’eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ., il decidente ha dato conto delle ragioni che legittimavano l’eccezione alla luce del patrimonio probatorio, richiamando corrispettività, proporzionalità e buona fede. L’accertamento che ha luogo a fronte di inadempimenti reciproci, fondandosi sulla valutazione dei fatti e delle prove, è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.

Il vizio di motivazione apparente viene escluso: l’impianto argomentativo elabora i dati della cognizione in modo logico e coerente. Il rigetto delle istanze di prova orale risulta motivato dalla genericità dei capitoli e dalla superfluità rispetto agli elementi contrari al tempestivo adempimento. Quanto al preteso fatto nuovo, la Corte osserva che l’inesistenza dei dati costituisce una deduzione logica del giudice, collocata a monte della consegna e non censurata dal motivo, che ne risulta perciò inammissibile. Il ricorso è respinto con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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