Definizione agevolata della lite e cessazione della materia del contendere (Cass. civ. Sez. V n. 1810 del 25.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’adesione del contribuente alla definizione agevolata della lite disciplinata dall’art. 1, commi 197 ss., della legge n. 197 del 2022 determina la cessazione della materia del contendere e impone la declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità, anche quando la lite pende in cassazione. La definizione opera sul piano sostanziale prima che su quello processuale: una volta perfezionatasi, l’interesse delle parti alla decisione del ricorso viene meno e la Corte non può più pronunciarsi sul merito dei motivi. La declaratoria di estinzione travolge l’intero rapporto processuale e le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, non essendo configurabile una soccombenza in senso tecnico. Il principio vale anche quando entrambe le parti chiedono concordemente l’estinzione, come avviene quando la definizione è stata raggiunta e comunicata al giudice.

Il Fatto

La vicenda trae origine da una cartella di pagamento per IRPEG, IRAP e IVA relativa all’anno d’imposta 2001, emessa nei confronti di una società e notificata al cessionario d’azienda per far valere la sua responsabilità solidale. Il cessionario impugnava la cartella davanti alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva il ricorso. L’appello dell’Agenzia delle entrate veniva rigettato dalla Commissione tributaria regionale. Avverso tale sentenza l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione, articolato in due motivi; la società contribuente resisteva con controricorso, mentre l’agente della riscossione restava intimato.

Con due ordinanze interlocutorie la causa era stata rinviata a nuovo ruolo, dapprima per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio e poi per difetto di evidenza decisoria. Nelle more, la società contribuente aderiva alla definizione agevolata della lite.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva in via pregiudiziale che entrambe le parti hanno depositato istanze di analogo tenore, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. La ragione addotta è l’adesione della società contribuente alla definizione agevolata prevista dall’art. 1, commi 197 ss., della legge n. 197 del 2022.

L’istituto della definizione agevolata della lite è già richiamato dalla Corte attraverso le citate ordinanze interlocutorie n. 13891 del 2022 e n. 31435 del 2022, che avevano rinviato la causa a nuovo ruolo. La definizione incide sul rapporto tributario sostanziale e, per effetto della sua conclusione, l’interesse alla decisione del ricorso viene meno. Ne segue che il giudizio di cassazione non può essere definito nel merito dei due motivi proposti dall’Agenzia.

La Corte non procede quindi all’esame dei motivi di ricorso, che restano assorbiti dalla sopravvenuta definizione. La declaratoria di estinzione costituisce l’esito processuale conseguente alla cessazione della materia del contendere, con assorbimento di ogni altra questione.

Quanto alle spese, la Corte stabilisce che restano a carico della parte che le ha anticipate. La formula adottata esclude la configurabilità di una soccombenza in senso tecnico e impedisce la condanna della controparte alla rifusione. Il dispositivo contiene solo la declaratoria di estinzione, senza ulteriori statuizioni sul merito della pretesa impositiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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