Motivazione apparente e omessa pronuncia nel giudizio tributario di appello (Cass. civ. Sez. 5 n. 8498 del 06.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In seguito alla riformulazione dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., il vizio di motivazione della sentenza è deducibile per cassazione soltanto quando si tramuti in una violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza stessa della motivazione, come nel caso di mancanza assoluta sotto il profilo materiale e grafico, di motivazione apparente, di contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e di motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile. La censura può essere sussunta nella previsione di cui all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., indipendentemente dall’indicazione della norma di cui al num. 5, e riguarda il rispetto del cd. minimo costituzionale della motivazione, garantito dall’art. 111, sesto comma, Cost., dall’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e, nel processo tributario, dall’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992. È nulla la sentenza del giudice d’appello che, pur non omessa graficamente, sia nella sostanza vuota di significato, non rendendo percepibile né i motivi di appello esaminati, né gli elementi probatori considerati, né l’iter logico-giuridico posto a fondamento dell’integrale rigetto delle censure.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate contestava a due contribuenti, quali soci al 50% di una società a responsabilità limitata a ristretta base, un maggior reddito da partecipazione, ai sensi dell’art. 41-bis del d.P.R. n. 600/1973, per gli anni d’imposta 2012, 2013 e 2014, a seguito dell’accertamento induttivo del maggior reddito in capo alla società, fondato su verbali di constatazione della Guardia di Finanza per l’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali. L’Ufficio riteneva non credibile la cessione delle quote societarie e valorizzava elementi indiziari, tra cui i movimenti bancari non giustificati e le dichiarazioni dell’amministratrice risultante dalla visura camerale.
La Commissione Tributaria Provinciale di Latina rigettava i ricorsi riuniti e la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio rigettava gli appelli, compensando le spese. I contribuenti proponevano ricorso per cassazione, deducendo la totale carenza e l’apparenza della motivazione della sentenza d’appello, l’omesso esame di documenti e la omessa pronuncia su alcuni motivi di impugnazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha esaminato congiuntamente i tre motivi di ricorso, per la loro stretta connessione logica e giuridica, in quanto tutti incentrati sulla censura della motivazione assente o apparente della pronuncia impugnata. I giudici di legittimità hanno premesso che, a seguito della riforma dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza motivazionale, ma permane l’obbligo di garantire il cd. minimo costituzionale, richiamando i precedenti delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e le successive pronunce conformi.
La Corte ha precisato che la motivazione è strumentale alla ricostruzione dell’iter logico seguito dal giudice e può essere censurata soltanto se sorregge una decisione fondata su un’errata applicazione della legge ovvero se l’anomalia motivazionale si traduca in una violazione di legge costituzionalmente rilevante attinente alla sua esistenza. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed incomprensibile.
Applicando tali principi, la Corte di Cassazione ha rilevato che la sentenza impugnata, pur riportando sinteticamente le posizioni delle parti, nella motivazione si limitava ad affermare l’infondatezza dell’appello, l’assenza di documentazione e l’insussistenza di giustificazioni per i movimenti bancari, concludendo con la generica formula che le argomentazioni difensive andavano disattese. La Corte ha qualificato tale motivazione come apparente, in quanto non è dato comprendere su quali motivi di appello il giudice si sia soffermato, né quali elementi abbia considerato, né il ragionamento logico-giuridico sotteso all’integrale rigetto delle censure.
La decisione, pertanto, è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per la decisione del merito e la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.