Definizione agevolata delle liti fiscali e sopravvenuto difetto di interesse (Cass. civ. Sez. V n. 9143 del 05.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La definizione agevolata della lite tributaria, intervenuta nelle more del giudizio di legittimità, fa venir meno l’interesse del ricorrente alla decisione del ricorso. Il ricorso per cassazione va pertanto dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, restando irrilevante ogni valutazione sul merito dei motivi. La compensazione delle spese è giustificata dalla sopravvenienza che determina la cessazione della materia del contendere sotto il profilo dell’interesse. Il giudice di legittimità non è tenuto a esaminare le censure quando l’adesione alla definizione agevolativa ha già prodotto l’effetto estintivo della pretesa tributaria controversa.
Il Fatto
Il contribuente riceveva notifica di tre avvisi di accertamento ai fini IRPEF per gli anni d’imposta 2006, 2007 e 2008. L’Agenzia delle Entrate rideterminava sinteticamente il reddito complessivo ex art. 38, quarto comma e ss., d.P.R. n. 600/1973, sulla base della disponibilità di beni e situazioni indicativi di capacità contributiva, tra cui l’acquisto di un immobile, di una moto e di quote sociali.
Dopo l’accoglimento dei ricorsi riuniti in primo grado e la conferma in appello, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso dell’Ufficio con rinvio. Riassunto il processo, la C.t.r. dell’Abruzzo accoglieva il gravame dell’Ufficio, rideterminando il maggior reddito e condannando il contribuente alle spese. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare una circostanza sopravvenuta rispetto alla proposizione del ricorso. Il contribuente ha aderito alla definizione agevolata prevista dall’art. 6, comma 3, d.l. n. 193/2016, convertito dalla legge n. 225/2016, allegando copia della domanda presentata all’Agenzia delle Entrate e delle quietanze di versamento di tutte le rate.
Il Collegio osserva che la documentazione prodotta è incompleta e non è ricollegabile con certezza agli avvisi di accertamento oggetto del giudizio. Tale rilievo, tuttavia, non impedisce di constatare che la definizione ha inciso sull’interesse del ricorrente.
La Corte afferma che l’adesione alla definizione agevolata evidenzia come il ricorrente non abbia più interesse alla decisione del giudizio. Il venir meno dell’interesse costituisce un presupposto dell’azione e della sua prosecuzione, e la sua sopravvenuta carenza preclude l’esame del merito.
Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. La Corte non esamina l’unico motivo proposto, né le censure sull’omesso esame del fatto decisivo o sulla genericità della contestazione degli accertamenti.
Le spese del giudizio di legittimità sono compensate tra le parti, in coerenza con la sopravvenienza che ha determinato la cessazione dell’interesse alla decisione.
Nota della Redazione
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