Termine sanzionatorio Consob decorre dall’accertamento dell’illecito (Cass. civ. Sez. II n. 15625 del 11.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento amministrativo sanzionatorio in materia di intermediazione finanziaria, il termine di centottanta giorni per la contestazione degli addebiti previsto dall’art. 195, comma 1, TUF decorre dall’accertamento dell’illecito, non dalla mera constatazione del fatto nella sua materialità da parte dell’autorità di vigilanza. I due concetti sono distinti: la fase di accertamento comprende l’attività istruttoria finalizzata a verificare la sussistenza dell’infrazione ed è necessariamente successiva alla constatazione. Il giudice di merito, nel valutare la tempestività, adotta una prospettiva ex ante, ponendosi dal punto di vista dell’autorità agente e sindacando doverosità degli atti istruttori, ingiustificati ritardi e irragionevolezze. Quando intervengono Banca d’Italia e Consob, si presume, salvo prova contraria, che l’autorità non ispezionante sia in grado di apprezzare le irregolarità riscontrate dall’autorità che effettua l’ispezione, nel momento in cui riceve notizia dei rilievi ispettivi o dei provvedimenti sanzionatori.
Il Fatto
Il procedimento ha ad oggetto l’opposizione proposta dal controricorrente, già consigliere di amministrazione di una banca popolare, avverso la sanzione amministrativa pecuniaria applicata dalla Consob con delibera per la violazione degli obblighi di correttezza nella prestazione dei servizi di investimento, in particolare per i difetti della verifica di adeguatezza dei titoli di propria emissione rispetto alle esigenze della clientela.
La Corte d’appello ha accolto l’opposizione e annullato la sanzione, ritenendo tardiva la contestazione ex art. 195, comma 1, TUF: secondo il giudice di merito, sin dal dicembre 2013, o al più tardi dal marzo 2014, la Consob avrebbe dovuto avviare la verifica ispettiva, essendo chiara la gravità della situazione della banca. La Consob ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi. Il controricorrente ha resistito.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente il primo e il terzo motivo, che denunciano il difetto assoluto di motivazione della sentenza impugnata, ritenendoli infondati. La sentenza per relationem è legittimamente motivata quando il giudice, facendo proprie le argomentazioni di altra pronuncia, esprime sia pure in modo sintetico le ragioni della propria decisione, sì da consentire di ricavare un percorso argomentativo adeguato. La motivazione, chiara e sintetica, soddisfa il minimo costituzionale.
Il quarto e il quinto motivo, esaminati congiuntamente, sono invece fondati. La Corte ricostruisce i principi del proprio orientamento, richiamando i precedenti in materia e in particolare Cass. n. 17673/2022, oltre che Cass., Sez. Un., n. 5395/07. Il carattere di cognizione piena del giudizio di opposizione impone di accertare la fattispecie costitutiva del potere punitivo nel caso concreto.
Il punto centrale è la distinzione tra constatazione e accertamento del fatto. La fase dell’accertamento comprende l’attività istruttoria, necessariamente successiva alla constatazione della materialità. Il giudice di merito valuta la tempestività in prospettiva ex ante, rappresentandosi il punto di vista dell’autorità agente e sindacando doverosità degli atti, ritardi ingiustificati e irragionevolezze dell’istruttoria. L’interesse pubblico alla compiutezza dell’accertamento va bilanciato con l’esigenza di sollecitudine, secondo un canone di proporzionalità.
Nel caso concreto, la Corte rileva che il giudice di appello non ha messo a fuoco la fattispecie: la contestazione riguardava la violazione degli obblighi di adeguatezza degli strumenti finanziari, non gli obblighi di trasparenza e veridicità del prospetto relativo all’aumento di capitale. È quindi erroneo ancorare il dies a quo del termine a un accertamento concernente la trasparenza dell’offerta al pubblico delle azioni.
La Corte accoglie pertanto il quarto e il quinto motivo, dichiara assorbiti il secondo e il sesto, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Nota della Redazione
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