Delega bancaria non esonera il mandatario dall’obbligo di rendiconto (Cass. civ. Sez. III n. 10479 del 17.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione con cui il delegante riconosca alla banca la piena validità delle operazioni compiute dal delegato è atto rivolto all’istituto e serve soltanto a esonerarlo dall’obbligo di verificare i poteri rappresentativi. Essa non vale, di per sé, ad autorizzare preventivamente qualsiasi atto del delegato, né lo esonera dall’obbligo di rendiconto. Il conferimento di una procura e il suo concreto esercizio, in mancanza di diverse deduzioni, sono elementi sufficienti per affermare che la procura è stata conferita in virtù di un rapporto di mandato, con il conseguente obbligo del rappresentante, ai sensi dell’art. 1713 cod. civ., di rendere il conto e di rimettere al rappresentato quanto ricevuto. Esperita l’azione di rendiconto, è il mandatario a dover provare le somme incassate, l’entità e la causale degli esborsi e gli elementi di fatto sulle modalità di esecuzione dell’incarico.

Il Fatto

Un soggetto, residente all’estero, aveva conferito alla nipote una procura a operare sul proprio conto corrente e, in seguito, una procura generale. Ritenendo che la congiunta avesse agito sul patrimonio senza autorizzazione, lo zio la citava in giudizio chiedendo che fosse obbligata a rendere conto della gestione e a rifondere quanto speso per finalità estranee al mandato, deducendo di averlo revocato.

La domanda era accolta in primo grado e, in appello, dalla Corte di appello di Salerno. La nipote ricorreva per cassazione con quattro motivi; resistevano gli esecutori testamentari dello zio, nel frattempo deceduto.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte esamina l’eccezione di difetto di legittimazione passiva degli esecutori testamentari. L’eccezione è respinta, perché il deposito in atti del testamento ne conferma la qualità e dunque la legittimazione.

Il primo e il quarto motivo, scrutinati unitariamente perché relativi alla medesima questione, denunciano omessa pronuncia e omesso esame: la Corte di merito non avrebbe considerato la delega bancaria con cui lo zio aveva riconosciuto la piena validità delle operazioni, anche se eseguite a sua insaputa, con piena liberazione dell’operato della delegata. I motivi sono infondati: la Corte di appello ha affrontato il valore di quella dichiarazione e l’ha ritenuta irrilevante ai fini dell’esonero dalla responsabilità di rendiconto, facendo corretta applicazione del principio secondo cui l’atto è rivolto alla banca e serve solo a esonerarla dall’obbligo di verificare i poteri rappresentativi, senza autorizzare preventivamente qualsiasi atto del delegato (Cass. n. 859/2020, conforme alla n. 11866 del 2007).

Il secondo motivo censura la qualificazione del rapporto: la ricorrente sostiene che si trattasse di semplice procura, atto unilaterale, e non di mandato. Il motivo è infondato. La Corte di merito ha preso in esame la doglianza e ha ritenuto insito il rapporto di mandato applicando il principio per cui il conferimento di una procura e il suo concreto esercizio costituiscono, in mancanza di deduzioni sulla riconducibilità della stessa a rapporti gestori di altra natura, elementi sufficienti per affermare che la procura è stata conferita in virtù di un rapporto di mandato, con il conseguente obbligo del rappresentante, ai sensi dell’art. 1713 cod. civ., di rendere il conto e di rimettere al rappresentato quanto ricevuto nell’espletamento dell’incarico (Cass. n. 18660/2013; Cass. n. 12248/2006).

Il terzo motivo prospetta violazione degli artt. 1711 e 1713 cod. civ. e una inversione dell’onere della prova: sarebbe spettato al delegante dimostrare le operazioni non autorizzate. La Corte ribadisce che, qualificato il rapporto come mandato, l’obbligo di rendiconto grava sul mandatario per legge, quando il mandante agisca con l’azione di rendiconto. Questa comporta anche un giudizio sulla responsabilità connessa allo svolgimento concreto delle attività: il mandatario deve provare non solo le somme incassate e l’entità e causale degli esborsi, ma tutti gli elementi utili alla valutazione del suo operato, in relazione ai fini perseguiti, ai risultati raggiunti e ai criteri di buona amministrazione e condotta prescritti dagli artt. 1710 e 1176 cod. civ. (Cass. n. 7592/1994; Cass. n. 2428/2004; Cass. n. 25904/2009).

Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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