Legittimazione passiva dell’INPS e clausola oro del fondo pensione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16878 del 19.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di trattamento pensionistico dei dipendenti degli istituti di credito iscritti alla gestione speciale presso l’assicurazione generale obbligatoria, la legittimazione passiva dell’INPS incontra un limite preciso. L’Istituto è responsabile della perequazione automatica esclusivamente in relazione alla propria quota di trattamento pensionistico obbligatorio, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 357/1990. Le richieste di adeguamento fondate sulla cd. clausola oro, che comportano l’incremento della pensione secondo le variazioni delle retribuzioni del personale in servizio, non possono essere rivolte all’INPS. Unico legittimato è il fondo pensione, titolare del trattamento pensionistico complementare, divenuto integrativo dell’AGO a seguito del processo di soppressione dei regimi esonerativi.
Il Fatto
Alcuni ex dipendenti di un istituto di credito, e i loro eredi, agivano in giudizio per ottenere l’incremento della pensione di anzianità secondo l’art. 24 dello Statuto del Fondo pensioni. La pretesa si fondava sul meccanismo che ancorava l’adeguamento alle retribuzioni dei dipendenti in servizio con grado e anzianità corrispondenti. La domanda era stata proposta nei confronti della banca, del fondo pensioni e dell’INPS, per le differenze maturate a decorrere dall’1.1.1989, con interessi e rivalutazione.
Dopo una complessa vicenda processuale, caratterizzata da un primo accoglimento della Cassazione e da due giudizi di rinvio, la causa approdava nuovamente davanti alla Corte d’appello di Catania in sede di secondo rinvio. Tale giudice accoglieva la domanda dei pensionati e condannava sia il fondo pensione sia l’INPS al pagamento delle differenze, secondo le rispettive quote di legge. Avverso questa pronuncia l’INPS proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso dell’Istituto si fonda su un unico motivo, con cui si deduce la violazione degli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 357/1990, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. La Corte d’appello, pur avendo correttamente riconosciuto il diritto alla perequazione secondo la clausola oro, aveva poi esteso la condanna anche all’INPS, in proporzione alle quote fissate dall’allegato unico del medesimo decreto legislativo, pari al 10% e al 90%.
In via preliminare, il Collegio disattende l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dai controricorrenti per asserita tardività. La sentenza impugnata era stata pubblicata il 26.1.2016, mentre il ricorso, pur spedito il 27.1.2017, risultava consegnato per la notifica il 26.1.2017: il ricorso è dunque tempestivo.
Nel merito, i giudici di legittimità verificano anzitutto se sui soggetti destinatari della domanda si sia formato un giudicato interno. Dalla lettura delle sentenze rescindenti non emerge alcuna individuazione dei debitori né delle rispettive quote. In particolare, con Cass. n. 21073/2004 la Corte aveva riconosciuto il diritto alla clausola oro prevista dall’art. 24 dello Statuto del Fondo, senza però individuare i soggetti obbligati e le quote. Neppure con la successiva Cass. n. 24066/2011 era stata affrontata la questione dell’obbligo dell’INPS di corrispondere le differenze perequative. La legittimazione passiva dell’INPS resta pertanto da decidere.
La soluzione discende dall’architettura del d.lgs. n. 357/1990. L’art. 1 ha disposto l’iscrizione dei dipendenti degli istituti di credito nella gestione speciale istituita presso l’AGO, con decorrenza da gennaio 1991. L’art. 3, per i soggetti già pensionati al 31.12.1990, ha previsto che la gestione speciale assumesse a proprio carico una quota del trattamento, assoggettata esclusivamente alla disciplina della perequazione automatica dell’assicurazione generale obbligatoria. Il successivo art. 4 ha garantito la conservazione del trattamento complessivo di miglior favore, ponendo la differenza a carico dei fondi o casse preesistenti, trasformatisi in fondi integrativi dell’AGO, ovvero direttamente dei datori di lavoro.
Ne consegue che l’INPS risponde della perequazione solo nei termini della propria quota di trattamento obbligatorio. Per le richieste di adeguamento fondate sulla clausola oro, viceversa, unico legittimato è il fondo pensione, titolare del trattamento complementare. Il ricorso è quindi fondato: la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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