Delega di firma sull’avviso di accertamento valida senza indicazione nominativa (Cass. civ. Sez. V n. 15122 del 29.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento conferita dal capo dell’ufficio a un impiegato della carriera direttiva ha natura di delega di firma e non di delega di funzioni. Essa realizza un mero decentramento burocratico interno, privo di rilevanza esterna, restando l’atto imputabile all’organo delegante. Ne consegue che la sua attuazione può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa del delegato né di un termine di durata, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita dall’impiegato, che consente la verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega. La disciplina della delega di funzioni, con i relativi requisiti di forma e motivazione, non è pertanto applicabile alla delega di firma.
Il Fatto
La Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione staccata di Taranto, accogliendo l’appello dei contribuenti, aveva annullato un avviso di accertamento sul rilievo della nullità della delega conferita al funzionario sottoscrittore. Secondo i giudici di merito, la delega era priva di motivazione e di termine.
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 42 d.p.r. n. 600/1973. La norma sanzionerebbe la nullità del solo avviso non sottoscritto, mentre la delega era nella specie motivata con le esigenze organizzative dell’ufficio. I contribuenti hanno resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il motivo è fondato. L’art. 42 del d.P.R. n. 600/1973 prescrive che gli accertamenti siano portati a conoscenza dei contribuenti mediante avvisi sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.
Con la delega di firma, osserva la Corte, il delegato non esercita alcun potere o competenza riservata al delegante. Il suo agire trova titolo nei poteri di ordine, direzione, coordinamento e controllo attribuiti al dirigente preposto all’ufficio, nell’ambito dello schema organizzativo della subordinazione gerarchica tra persone del medesimo ufficio.
La Corte dà continuità all’orientamento già espresso in fattispecie analoghe (Cass. nn. 28850/19; 11013/2019, 8814/2019). Non è richiesta alcuna indicazione nominativa della delega, né la sua temporaneità. Appare conforme ai principi di buon andamento e di legalità dell’amministrazione che l’attuazione della delega di firma avvenga anche mediante ordini di servizio con valore di delega (Cass. n. 13512/2011), che individuino il delegato attraverso la qualifica rivestita.
Si tratta di delega di firma e non di funzioni, poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l’atto firmato dal delegato imputabile all’organo delegante. L’individuazione della qualifica consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega (Cass. nr. 8814/2019, 23433/2019 e 18675/2020; 28393/2021).
Quanto alla motivazione, la Corte precisa che l’art. 42, primo comma, del d.P.R. n. 600/1973 è riferibile alla sola sottoscrizione e non può applicarsi alla delega di firma la disciplina dettata per la delega di funzioni. L’art. 17, comma 1 bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 si riferisce espressamente alla sola delega di funzioni (Cass. n. 8814/2019). Nella specie l’avviso era stato sottoscritto su delega del Direttore provinciale in base a provvedimento del 16 settembre 2014.
L’accoglimento del ricorso determina la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Taranto, che in diversa composizione provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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