Inammissibile il ricorso che contesta il premio di produzione maturato con l’IPI (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6919 del 14.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che denunci la violazione dei limiti alla conservazione delle voci del trattamento economico dei dipendenti del soppresso Istituto per la Promozione Industriale è inammissibile quando tale questione sia estranea alla ratio decidendi della sentenza impugnata. Oggetto del giudizio, in tal caso, non è il trattamento economico del rapporto di lavoro dopo il subentro del Ministero ex parte datoris, ma il solo rapporto di credito maturato dalla lavoratrice verso l’Istituto soppresso e, per effetto del subentro, verso il Ministero. Resta distinta la contestazione del diritto degli ex dipendenti a conservare il premio di produzione nella retribuzione delle prestazioni rese dopo il passaggio alle dipendenze del Ministero dalla contestazione del diritto a percepire il premio di produzione già maturato durante il rapporto con l’Istituto.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Roma, in parziale accoglimento dell’appello del Ministero dello Sviluppo Economico, riforma la sentenza del Tribunale e revoca il decreto ingiuntivo ottenuto dalla lavoratrice, condannando il Ministero al pagamento della minor somma di € 1.890,13 a titolo di residuo credito per premio di produttività maturato quando la lavoratrice era alle dipendenze del soppresso Istituto per la Promozione Industriale.

Il giudice d’appello rileva che non è in discussione né il credito maturato verso l’Istituto, né l’obbligo del Ministero di pagarne i debiti. Poiché in un precedente pagamento, effettuato in adempimento di altro decreto ingiuntivo per poste retributive diverse, era ricompresa anche parte del credito per premio di produzione, revoca il secondo decreto e condanna al solo importo residuo. Il Ministero ricorre per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 20, del d.l. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, e dell’art. 14, comma 15, del d.l. n. 98/2011, convertito in legge n. 111/2011. Sostiene che il premio di produzione, in quanto voce non fissa e continuativa, non sarebbe conservabile nemmeno come componente dell’assegno ad personam.

La Corte dichiara il ricorso palesemente inammissibile, perché affronta una questione del tutto estranea alla ratio decidendi desumibile dalla sentenza impugnata. Il Collegio ricostruisce l’oggetto effettivo del giudizio: il credito da lavoro maturato dall’intimata durante il rapporto con l’Istituto, che il Ministero deve pagare in quanto subentrato nei rapporti di obbligazione del soppresso ente.

Non viene dunque in rilievo il trattamento economico del rapporto contrattuale di lavoro dopo il subentro del Ministero ex parte datoris, ma soltanto il rapporto di credito vantato dalla lavoratrice verso l’Istituto e, ora, verso il Ministero. La Corte richiama quanto già rilevato dal Tribunale, che la ricorrente non era mai transitata presso il Ministero, e quanto esplicitato dalla Corte territoriale in ordine alla titolarità del credito.

Il Collegio aggiunge che la contestazione del diritto degli ex dipendenti dell’Istituto a conservare un importo pari al premio di produzione nella retribuzione delle prestazioni rese dopo il passaggio alle dipendenze del Ministero non ha nulla a che vedere con la contestazione del diritto a percepire il premio maturato quando erano ancora dipendenti dell’Istituto. Il ricorso è quindi inammissibile, senza provvedere sulle spese per la mancata costituzione dell’intimata. Non ricorrono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato, essendo ricorrente un’amministrazione centrale dello Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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