Attestazione di conformità e deposito analogico della procura digitale (Cass. civ. Sez. I n. 19473 del 15.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel deposito in cancelleria, in modalità analogica, di atti nativi digitali e notificati a mezzo PEC, l’attestazione di conformità redatta e sottoscritta dal difensore ai sensi dell’art. 9, comma 1-bis, l. n. 53/1994 è sufficiente a garantire la regolarità della produzione, ivi compresa la procura speciale rilasciata e autenticata con firma digitale in formato CAdES. La copia cartacea della procura non deve recare visibilmente le firme digitali, non essendo tecnicamente possibile, né è prescritta la produzione di un ulteriore originale analogico. Ove il controricorrente, destinatario della notifica telematica, non abbia disconosciuto la conformità degli originali nativi, il vizio processuale è superato e il ricorso è procedibile.

Il Fatto

Con lodo del 22.6.2015 la Camera arbitrale per i contratti pubblici dichiarava la risoluzione per mutuo dissenso di una convenzione di concessione avente a oggetto la progettazione e la gestione di un parcheggio, riconoscendo al consorzio concessionario il rimborso di somme anticipate e un indennizzo. Il Comune riconosceva la legittimità del debito fuori bilancio con propria delibera; il consorzio otteneva quindi decreto ingiuntivo per la relativa somma. Il Comune proponeva opposizione.

Il Tribunale revocava il decreto, reputando illegittima la delibera per essere il lodo privo di efficacia esecutiva. La Corte d’appello accoglieva l’appello del consorzio, rigettava l’opposizione e rilevava d’ufficio la formazione del giudicato esterno sull’esistenza del credito. Il Comune ricorreva per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La questione preliminare attiene alla procedibilità del ricorso. Il Consigliere delegato aveva formulato proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c., rilevando che la copia della procura allegata al ricorso non recava firme, né analogiche né digitali. Il ricorrente ha replicato, con istanza di decisione, di aver depositato il fascicolo in modalità cartacea all’epoca consentita, corredandolo con l’attestazione di conformità agli originali nativi digitali.

Il Collegio ritiene convincenti le osservazioni del ricorrente. La relata di notifica menziona l’allegazione della procura in formato pdf.p7m e l’attestazione di conformità dà conto della corrispondenza tra copia cartacea e atti notificati. Poiché gli atti erano nativi digitali e sono stati depositati in formato analogico, l’asseverazione ex art. 9, comma 1-bis, l. n. 54/1993 appare sufficiente: essa non deve attestare la firma digitale, ma solo la conformità del documento cartaceo all’originale digitale.

La Corte richiama la giurisprudenza sulle modalità di deposito in ambiente ibrido, secondo cui l’omessa o irregolare asseverazione non comporta improcedibilità ove il controricorrente non abbia disconosciuto la conformità della copia all’originale notificatogli. Nel caso di specie il controricorrente non ha contestato provenienza e sottoscrizione degli originali nativi. Assume rilievo anche la sentenza della Corte EDU del 23.5.2024, che ha ritenuto non conforme all’art. 6 CEDU il diniego di consentire la presentazione successiva dell’attestazione.

Superato il profilo di rito, la Corte esamina il terzo motivo, concernente la dedotta violazione del ne bis in idem. La censura è inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo il ricorrente riprodotto gli atti su cui si fonda, e comunque infondata: la pronuncia di inammissibilità dell’impugnazione del lodo integra un giudicato meramente formale, con effetti limitati al rapporto processuale, e non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio. Il primo e il secondo motivo sono inammissibili perché rivolti contro una ratio decidendi concorrente, sorretta da autonoma ragione fondata sul giudicato esterno.

Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese. La difformità delle ragioni rispetto alla proposta di definizione anticipata esclude l’applicazione delle sanzioni ex art. 96 c.p.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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