Delega di firma e motivazione apparente negli avvisi tributari (Cass. civ. Sez. V n. 22681 del 12.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario la questione di nullità dell’avviso di accertamento per difetto di delega di firma del funzionario sottoscrittore, ove ritualmente proposta in primo grado e riproposta in appello, non può essere pretermessa dal giudice di secondo grado, né essere decisa per la prima volta in sede di legittimità. Integra motivazione apparente, e non mero rigetto implicito, la sentenza che ritenga inattendibile la contabilità sulla base dei saldi di cassa negativi senza spiegare se le entrate documentate siano insufficienti o inidonee a neutralizzarli. Nelle società di persone opera il principio di trasparenza di cui all’art. 5 TUIR, con accertamento diretto in capo ai soci, restando il beneficium excussionis questione di riscossione, in cui l’amministrazione deve provare l’insufficienza del patrimonio sociale.

Il Fatto

Una società in accomandita semplice, esercente il commercio di autoveicoli, e i singoli soci hanno impugnato tre avvisi di accertamento relativi al periodo di imposta 2007. L’Amministrazione finanziaria, all’esito di un questionario, aveva accertato maggiori ricavi con metodo induttivo, rilevando una consistente movimentazione del conto soci c/finanziamenti, numerosi saldi di cassa negativi e una scarsa redditività, e aveva ripreso la società per IVA e IRAP, con sanzioni, e i soci per IRPEF.

La CTP di Torino ha rigettato i ricorsi riuniti e la CTR del Piemonte ha respinto l’appello, ritenendo decisivi i settantadue saldi di cassa negativi e utilizzando la scarsa redditività a ulteriore riscontro, senza che i contribuenti avessero addotto idonea prova contraria. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione con quattordici motivi; l’Ufficio ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo, il quinto e il nono motivo sono inammissibili per il divieto di “doppia conforme” ex art. 348-ter cod. proc. civ., non essendo illustrate le ragioni di fatto delle due pronunce di merito e la loro diversità. Il secondo motivo è invece fondato, con assorbimento del terzo e del quarto.

I ricorrenti avevano dedotto, in entrambi i gradi, sia l’assenza di delega del funzionario sottoscrittore degli atti impositivi, sia l’assenza dei poteri di firma. L’atto di appello non era allegato al ricorso, ma le relative parti erano state analiticamente indicate, con rispetto del principio di specificità. La sentenza impugnata non si è pronunciata su tali motivi e non vi sono elementi in fatto per decidere la questione in sede di legittimità: la sentenza va cassata per esame dei motivi di appello pretermessi.

Il sesto motivo è infondato, poiché non si verte in tema di omessa pronuncia, bensì di rigetto implicito, che ricorre quando la decisione adottata, in contrasto con la pretesa della parte, ne comporti necessariamente il rigetto, senza bisogno di analitica confutazione delle tesi non accolte. Il settimo motivo è però fondato per motivazione apparente: la sentenza si è limitata ad affermare che i saldi di cassa negativi “bastano e avanzano” per ritenere inattendibile tutta la contabilità, senza chiarire se la documentazione sui finanziamenti infruttiferi dei soci fosse insufficiente, inidonea o incapace di azzerare i saldi, così violando quel minimo costituzionale che consente di identificare il percorso logico seguito dal giudice.

In termini analoghi è accolto l’undicesimo motivo, con assorbimento del decimo: manca del tutto ogni motivazione sui rilievi circa i guadagni conseguiti dalla società, non potendosi considerare comprensibile l’asserzione che l’appellante non avrebbe prodotto alcuna prova a discolpa. I motivi dal dodicesimo al quattordicesimo sono infondati: nelle società di persone opera il principio di trasparenza di cui all’art. 5 TUIR, senza alcuna sussidiarietà dell’accertamento in capo ai soci. È in sede di riscossione che l’amministrazione deve provare i presupposti del beneficium excussionis, dimostrando l’insufficienza, totale o parziale, del patrimonio sociale. Il ricorso è pertanto accolto nei motivi secondo, settimo e undicesimo, con cassazione e rinvio per nuovo esame.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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