Inammissibile il motivo che non aggredisce la ratio decidendi della sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. V n. 12513 del 11.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, il motivo di impugnazione è inammissibile ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. quando non contesti specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata. È necessario che il ricorrente identifichi l’errore di diritto e ne fornisca la rappresentazione, muovendo una critica puntuale alle ragioni che sorreggono la decisione. Il motivo che si limiti a esporre in generale le disposizioni asseritamente violate, senza aggredire l’argomentazione del giudice di merito, costituisce un “non motivo” e non assolve alla funzione di demolire la motivazione della sentenza gravata.
Il Fatto
Una società contribuente impugnava la cartella di pagamento e il ruolo da essa contenuto, emessi sulla base di una pronuncia della Commissione tributaria regionale. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso di primo grado. La società proponeva appello, che la CTR rigettava con la sentenza poi gravata.
Secondo il giudice dell’appello, fermo restando che la cartella è atto impugnabile solo per vizi propri, nessuna decadenza era intervenuta, poiché la pretesa oggetto del giudizio si fondava su una sentenza i cui risultati erano oggetto del ruolo in riscossione. La società ricorreva allora per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dal d.L. n. 106 del 2005, per avere la CTR erroneamente ritenuto che l’avviso di accertamento non fosse stato impugnato.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il motivo con cui la ricorrente lamenta la violazione della disciplina sulla notifica delle cartelle e lo dichiara inammissibile. La censura, osserva il Collegio, consiste nell’esposizione in generale delle disposizioni relative alla notifica delle cartelle di pagamento, senza però aggredire la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Tale ragione va individuata nell’affermazione, non contestata in ricorso, secondo cui nessuna decadenza era intervenuta, poiché la pretesa oggetto del giudizio era basata su una sentenza i cui risultati erano oggetto del ruolo in riscossione. A ciò si aggiunge che, secondo la CTR, le censure proposte si riferivano a cartelle e documenti non prodotti in giudizio e riguardanti elementi diversi da quelli oggetto del processo.
Nei confronti di questa affermazione, posta a base del decidere, la ricorrente non propone alcuna doglianza e manca del tutto di individuare l’errore di diritto che assume essere stato commesso. La doglianza si appunta quindi su questioni estranee all’ordito motivazionale del giudice distrettuale, senza muovere alcuna critica alla ratio decidendi.
La Corte richiama il principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata (Cass. Sez. 6-3, ordinanza n. 19989 del 10.08.2017). Il motivo di impugnazione è rappresentato dall’enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea: poiché per denunciare un errore occorre identificarlo, l’esercizio del diritto di impugnazione è idoneo solo se i motivi si concretino in una critica della decisione e nell’esplicita indicazione delle ragioni della sua erroneità.
Tali ragioni debbono considerare le argomentazioni che sorreggono la sentenza e da esse non possono prescindere; il motivo che non rispetti questo requisito è nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per cassazione, tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. (tra le altre, Cass. Sez. 3 n. 6496 del 14.03.2017, Cass. Sez. 3 n. 17330 del 31.08.2015).
Il ricorso è pertanto rigettato. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della controricorrente in euro 4.300,00, oltre a spese prenotate a debito. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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