Delibera condominiale, diagnosi energetica e insindacabilità del merito (Cass. civ. Sez. II n. 27699 del 16.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione delle delibere condominiali, la delibera che conferisca successivamente l’incarico di predisporre la diagnosi energetica su un impianto di riscaldamento già realizzato non è illegittima per il solo fatto di intervenire ex post, né costituisce eccesso di potere sindacabile dall’autorità giudiziaria. Il controllo del giudice sul legittimo esercizio del potere assembleare non si estende al merito e alla convenienza economica delle scelte operate dall’assemblea, salvo il caso di delibera che arrechi grave pregiudizio alla cosa comune ai sensi dell’art. 1109, comma 1, cod. civ. Il progetto delle opere e la relazione tecnica di conformità di cui all’art. 28, comma 1, legge n. 10/1991 attengono alla fase esecutiva e non a quella deliberativa, sicché la relativa mancanza non inficia la validità della delibera. La censura che contesti la qualificazione dei motivi come nuovi non è proponibile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., investendo l’apprezzamento di fatto del giudice di merito.

Il Fatto

Un condòmino impugnava davanti al Giudice di Pace di Lecco la delibera assembleare con cui era stato conferito a una società di ingegneria l’incarico di predisporre la diagnosi energetica e di determinare il criterio di ripartizione delle spese di riscaldamento secondo la norma tecnica di settore. Lamentava che una precedente delibera avesse ritenuto non necessaria la medesima prestazione, rifiutando l’offerta di un professionista per un importo inferiore, e che il nuovo incarico fosse stato conferito a impianto già realizzato, per una somma maggiore.

Il Giudice di Pace rigettava la domanda, qualificando la contestazione come censura di mera opportunità e convenienza, non sindacabile. Il Tribunale di Lecco rigettava l’appello, rilevando che il profilo della tardività dell’incarico era emerso solo nelle note conclusive di primo grado e integrava motivi nuovi, inammissibili in appello; nel merito, escludeva l’eccesso di potere. Il condòmino ricorreva per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo investe la qualificazione della domanda e la delimitazione della causa petendi, sostenendo che le argomentazioni delle note conclusive fossero mere qualificazioni giuridiche rilevabili d’ufficio. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato: la doglianza non intercetta il contenuto motivazionale della decisione d’appello, che si fonda non sull’erronea indicazione delle violazioni di legge, ma sulla confusa esposizione dei fatti, compiutamente argomentati solo in sede di precisazione delle conclusioni.

La Corte precisa che l’erronea interpretazione delle domande non è censurabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., perché non investe il significato della norma ma la sua concreta applicazione, apprezzamento di fatto esaminabile solo sotto il profilo del vizio di motivazione, nei limiti consentiti dall’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. Il dedotto errore non configura quindi un error in procedendo, ma attiene al momento logico dell’accertamento della volontà della parte.

Il secondo motivo deduce la mancata rilevazione d’ufficio della nullità della delibera per contrasto con un giudicato e l’illogicità del passaggio in cui il giudice d’appello afferma che una successiva iniziativa assembleare può recuperare ex post quanto omesso. Il motivo è infondato: la doglianza sull’onerosità del nuovo incarico rispetto a quello rifiutato si risolve nell’esercizio del potere discrezionale dell’assemblea e non integra eccesso di potere.

Quanto alla tardività e inutilità dell’incarico, la Corte richiama il proprio orientamento secondo cui la delibera di trasformazione dell’impianto centralizzato, assunta a maggioranza delle quote millesimali, è valida anche se non accompagnata dal progetto e dalla relazione tecnica di conformità di cui all’art. 28, comma 1, legge n. 10/1991, attenendo tali adempimenti alla fase esecutiva. Le norme distinguono una fase deliberativa interna, disciplinata in deroga all’art. 1120 cod. civ., da una fase esecutiva esterna, e solo per quest’ultima impongono gli adempimenti richiesti (Cass. Sez. II n. 862 del 20.01.2015; Cass. Sez. II n. 1166 del 29.01.2002).

Il terzo motivo prospetta un eccesso di potere della scelta assembleare, per aver dapprima negato la necessità della perizia e poi affidato l’esecuzione ad altro professionista a costi maggiori, e denuncia motivazione apparente. La Corte ribadisce che l’eccesso di potere sindacabile è il controllo del legittimo esercizio del potere, non estensibile al merito e alla discrezionalità dell’organo sovrano; le ragioni di opportunità e convenienza della gestione sono valutabili solo in caso di delibera che arrechi grave pregiudizio alla cosa comune, ai sensi dell’art. 1109, comma 1, cod. civ. (Cass. Sez. II n. 15320 del 13.05.2022; Cass. Sez. VI-2 n. 5061 del 25.02.2020).

Nel caso di specie la legittimità dell’esercizio del potere, limitatamente alla violazione di legge, non risulta messa in discussione: il giudice del merito ha ritenuto legittima, incidenter tantum, la delibera che intendeva sanare la precedente decisione. La censura di motivazione apparente non ha pregio, ricorrendo il vizio solo quando la motivazione, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione per argomentazioni obiettivamente inidonee. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese e con gli effetti dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 in ordine all’ulteriore contributo unificato. Resta assorbita ogni valutazione sulla comparabilità delle due prestazioni, trattandosi di apprezzamento di merito estraneo al sindacato di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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