Rinuncia al ricorso principale e rigetto dell’incidentale sulla tariffa di depurazione (Cass. civ. Sez. III n. 10641 del 19.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso principale determina l’estinzione del giudizio di cassazione limitatamente a esso, senza travolgere il ricorso incidentale, che va esaminato e deciso nel merito. In materia di servizio idrico integrato, la quota di tariffa riferita alla depurazione non è dovuta quando il servizio non sia stato concretamente reso per fatto non imputabile all’utente, per difetto del sinallagma. Il pagamento così effettuato costituisce indebito e l’azione di ripetizione va proposta nei confronti del soggetto che ha richiesto e conseguito la somma, anche se subentrato nel contratto per cessione di ramo d’azienda. Si applica la prescrizione decennale, non quella breve dei crediti per prestazioni periodiche.

Il Fatto

Alcuni utenti del servizio idrico integrato in un comprensorio ligure hanno convenuto davanti al giudice di pace il gestore, chiedendo la restituzione della quota di tariffa corrisposta negli ultimi dieci anni a titolo di depurazione. Assumevano che il servizio non fosse stato espletato nel periodo di riferimento.

Il giudice di pace ha accolto la domanda. Il Tribunale di Genova, con la sentenza impugnata, ha rigettato l’appello del gestore e confermato la decisione. Il gestore ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi; un’altra società ha proposto ricorso incidentale, resistito dalla controricorrente. Nelle more, la ricorrente principale ha comunicato di non avere più interesse e di rinunciare al giudizio.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il ricorso principale. Preso atto della dichiarazione di rinuncia, ne dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. La rinuncia, tuttavia, non esaurisce il thema decidendum, perché resta da esaminare il ricorso incidentale, che conserva autonomia.

Sul ricorso incidentale la Corte richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 355/2008 e la sua portata: la debenza del corrispettivo è esclusa in tutti i casi di impossibilità materiale di fruizione del servizio di depurazione o di mancato funzionamento per fatto non imputabile all’utente. A tale fattispecie va assimilato il caso dell’impianto che, pur esistente, non realizzi il servizio, facendo venir meno il sinallagma previsto dalla legge.

Ne consegue che il pagamento effettuato in caso di mancata fruizione è indebito. La Corte ricorda che, per effetto del d.lgs. n. 258/2000, la prestazione non è più un tributo ma una tariffa, esigibile solo se il gestore provi di aver reso il servizio: l’onere di allegazione e dimostrazione del fatto costitutivo grava su di lui. Gli obblighi restitutori sono a carico di chi ha richiesto e conseguito il pagamento; in caso di subentro nel contratto pendente, quale si realizza nella cessione di ramo d’azienda, essi gravano sul subentrante ai sensi dell’art. 2558 cod. civ..

Quanto al termine prescrizionale, la natura indebita del pagamento giustifica l’applicazione della prescrizione decennale in luogo di quella breve dell’art. 2948, comma 1, n. 4, cod. civ., che riguarda le prestazioni maturanti con il decorso del tempo e divenienti esigibili alle scadenze convenute.

La Corte dà continuità a plurimi precedenti conformi, tra cui Cass. n. 14042/2013, Cass. n. 24312/2014, Cass. n. 9500/2018 e Cass. n. 2361/2023. Il ricorso incidentale è quindi rigettato. Le spese seguono la soccombenza verso la controricorrente; sono compensate tra ricorrente principale e incidentale. Non è dovuto il contributo unificato dalla rinunciante; l’obbligo è dichiarato a carico della ricorrente incidentale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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