Deposito di cosa altrui privilegio opponibile al proprietario non pagante (Cass. civ. Sez. III n. 16589 del 13.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Va qualificato come deposito di cosa altrui il contratto in virtù del quale l’ormeggiatore, avvalendosi di una clausola del contratto di ormeggio, tiri in secco il natante non ritirato dal proprietario dopo la scadenza e lo affidi a un terzo che ne assuma, anche per facta concludentia, la custodia. Il depositario cui non sia stato pagato il corrispettivo ha diritto di ritenere e far vendere la cosa depositata ai sensi dell’art. 2756 c.c. anche se questa appartenga a persona diversa dal depositante, purché il deposito sia stato preventivamente assentito dal proprietario, salva la mala fede del depositario.
Il Fatto
Una società esercente attività di rimessaggio intimò al proprietario di un natante il pagamento di un corrispettivo per la sosta in piazzale, prospettando in caso di inadempimento la vendita del bene in forza degli artt. 2756 e 2797 c.c. Il natante, non ritirato alla scadenza del contratto di ormeggio, era stato tirato in secco dall’ormeggiatore e affidato a un cantiere, poi subentrato alla società intimante.
Il proprietario si oppose, negando di aver mai concluso alcun contratto con la società e sostenendo che il compenso per la custodia fosse dovuto dall’ormeggiatore. Il Tribunale rigettò l’opposizione; la Corte d’appello la accolse, rilevando che mancava qualsiasi contratto tra le parti. La società ricorse per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte individua due errori di diritto a cascata nella sentenza impugnata. Il primo consiste nella qualificazione giuridica della fattispecie: la vicenda integra un deposito di cosa altrui, non un generico rapporto di sosta privo di titolo.
Il deposito è contratto reale: non richiede un espresso accordo con cui il depositario si impegni a custodire. Bastano la volontaria consegna della cosa e la sua accettazione, con inclusione del bene nella sfera di controllo del depositario. L’accettazione di una cosa mobile in un’area recintata e videosorvegliata costituisce di per sé assunzione dell’obbligo di custodia.
Irrilevante è che la consegna sia avvenuta da soggetto diverso dal proprietario, poiché il deposito può avere ad oggetto anche beni di terzi, e il proprietario aveva accettato la clausola contrattuale che facoltizzava l’ormeggiatore al deposito in caso di mancato ritiro. Parimenti irrilevante è che la consegna sia stata effettuata a soggetto diverso dall’attuale depositario, potendo la ficta traditio perfezionare il contratto quando il depositario sia costretto a ritenere la cosa per il mancato ritiro.
Il secondo errore riguarda l’art. 2756 c.c., che riconosce al depositario il diritto di ritenzione e il privilegio speciale in pregiudizio dei terzi titolari di diritti sulla cosa, se in buona fede. La Corte distingue il diritto al corrispettivo, che nasce dal contratto ed è azionabile verso il depositante, dal privilegio, tutela legale del credito opponibile anche al proprietario estraneo al rapporto negoziale.
L’interpretazione restrittiva dei giudici di merito condurrebbe a un esito paradossale: nel deposito per conto di terzi manca in radice un contratto tra depositario e terzo, sicché a quest’ultimo basterebbe opporsi alla vendita per impedirla sine die, con effetto abrogativo della norma. La mala fede, mai eccepita né provata, doveva riferirsi non all’ignoranza del difetto di titolo dell’affidante, ma alla mancanza di capacità di affidare la cosa per la conservazione. Il ricorso è accolto e la sentenza cassata con rinvio.
Nota della Redazione
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