Onere probatorio sui fatti impeditivi della maggiorazione SIAE (Cass. civ. Sez. I n. 9549 del 09.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di maggiorazioni erogate agli associati secondo le delibere interne di un ente pubblico economico, il giudice di merito che intenda respingere la domanda non può fondare il rigetto sulla mera allegazione della parte onerata della prova dei fatti impeditivi del diritto. La motivazione che si limiti a valorizzare quanto dichiarato dalla convenuta, senza indicare gli elementi di riscontro acquisiti e riversati nel giudizio, è incomprensibile e integra il vizio di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. Le disposizioni dei regolamenti interni e degli statuti degli enti pubblici non hanno valore normativo: in sede di legittimità sono denunciabili, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., soltanto per violazione o falsa applicazione dei criteri ermeneutici degli artt. 1362 e ss. cod. civ. La posizione dell’associato che aspira alla maggiorazione resta condizionata all’accertamento, da parte dell’ente, dei presupposti previsti.

Il Fatto

Una società editrice musicale, che promuoveva concerti, rassegne e corsi di musica «seria», ha convenuto in giudizio la SIAE davanti al Tribunale di Roma. La delibera dell’ente n. 85 del 2002 prevedeva, per tali eventi, alcune maggiorazioni: secondo la società attrice, negli anni 2006, 2007 e 2008 l’importo erogato era stato nettamente inferiore a quello risultante dal calcolo matematico della delibera. Ha quindi domandato la condanna al pagamento delle differenze, oltre a un ulteriore importo a titolo risarcitorio, con rivalutazione e interessi.

Nella resistenza della convenuta, il Tribunale ha respinto la domanda. La Corte di appello di Roma ha confermato la decisione con sentenza del 5 giugno 2020. La società ha proposto ricorso per cassazione con nove motivi, illustrati da memoria; la SIAE ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato in primo luogo i profili processuali. Il primo motivo, sulla tardività della produzione documentale, è inammissibile: non aggredisce la ratio decidendi, poiché il giudice distrettuale ha rilevato che il Tribunale non aveva tenuto conto di quegli scritti e che esso stesso intendeva prescinderne. Il secondo motivo è parimenti inammissibile: la contestazione di cui all’art. 115 cod. proc. civ. attiene alle circostanze di fatto, non alla loro componente valutativa, sottratta al principio di non contestazione, e l’apprezzamento sull’esistenza di una condotta di non contestazione spetta al giudice di merito.

Il terzo motivo, sull’efficacia probatoria privilegiata dei verbali di ispezione, è inammissibile: la Corte di appello ha valorizzato quei verbali proprio in quanto rappresentativi di fatti obiettivi, ricadenti sotto la percezione degli ispettori, e l’ipotetica presenza di elementi valutativi non implica che ad essi sia stata attribuita forza di prova legale ex art. 2700 cod. civ.

Il quarto motivo è invece fondato. La Corte di appello, nel considerare che gli accertamenti della SIAE erano numericamente inferiori ai concerti non ammessi al beneficio, si è limitata a osservare che l’ente aveva chiarito come anche nei casi non preceduti da intervento degli ispettori il diniego fosse frutto della rilevazione, per ciascun concerto, di caratteristiche impeditive analoghe a quelle riscontrate in loco. Tale motivazione è obiettivamente incomprensibile: il giudice mostra di reputare necessario il positivo riscontro dei fatti impeditivi, ma correla il diniego a una mera allegazione della parte onerata della prova, senza fare cenno agli elementi di riscontro acquisiti.

Il quinto motivo è inammissibile: le doglianze riguardano i concerti documentati dai verbali, mentre per gli altri la sentenza denuncia il deficit motivazionale già colto con il quarto motivo. Poiché l’art. 3 della delibera n. 85 del 2002 non è norma di diritto, è preclusa la censura ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ. Anche il sesto e il settimo motivo sono inammissibili, per difetto di autosufficienza e per estraneità al sindacato di legittimità dell’accertamento in fatto. L’ottavo motivo è in parte assorbito, con rinvio al giudice del merito sulla domanda risarcitoria per gli eventi non documentati, e in parte inammissibile. Il nono è integralmente assorbito per l’effetto espansivo interno della cassazione.

La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, cui è demandata la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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