Gruppi bancari e attuazione del CRR3: la Banca d’Italia conferma la distinzione tra società strumentali e finanziarie (resoconto della consultazione sulla Circolare 285/2013)
Banca d’Italia, Tavola di resoconto della consultazione – “Revisione della Circolare n. 285/2013 per l’attuazione delle norme europee in materia di gruppi bancari” (consultazione pubblica: 5 giugno – 6 luglio 2026), luglio 2026.
In sintesi
La Banca d’Italia pubblica il resoconto della consultazione pubblica – avviata il 5 giugno e chiusa il 6 luglio 2026 – sulla revisione della Circolare n. 285/2013, volta ad attuare le norme europee in materia di gruppi bancari introdotte dal CRR3 (Regolamento UE 2024/1623). E’ pervenuto un unico contributo, dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI). La maggior parte delle osservazioni ha ricevuto chiarimenti a margine, senza modifiche al testo; una sola osservazione e’ stata accolta con una modifica. La Banca d’Italia conferma l’impianto proposto: pur avendo il CRR3 incluso le società strumentali nella più ampia nozione di società finanziaria, resta ferma la distinzione classificatoria tra le due categorie, anche ai fini dell’iscrizione all’Albo dei gruppi bancari (art. 64 TUB). I criteri per individuare le società strumentali sono definiti direttamente dal CRR e dagli Orientamenti EBA (GL ASU, EBA/GL/2026/01), applicati a livello nazionale come orientamenti di vigilanza.
Oggetto e contesto
Il documento chiude la fase di consultazione sulla revisione della Circolare 285/2013, necessaria per adeguare la normativa secondaria nazionale al nuovo quadro europeo del CRR3, che ha ridefinito, tra l’altro, le nozioni rilevanti per la composizione dei gruppi bancari e per il perimetro di consolidamento prudenziale. All’esito e’ pervenuto un solo contributo, quello dell’ABI. La tavola non da’ riscontro alle osservazioni meramente formali o estranee all’oggetto, ne’ fornisce interpretazioni su norme non emanate dalla Banca d’Italia, come gli stessi Orientamenti EBA.
Composizione del gruppo e società strumentali
Il tema centrale sollevato dall’ABI riguarda la classificazione delle società strumentali. Il CRR3 le include nella più ampia definizione di società finanziaria, ma ne mantiene una definizione autonoma, delineando i tratti caratteristici dell’attività strumentale rispetto a quella bancaria, anche tramite un mandato all’EBA. La Banca d’Italia conferma quindi la distinzione tra società finanziarie e società strumentali, anche ai fini dell’iscrizione all’Albo dei gruppi bancari (art. 64 TUB), data la diversa natura dell’attività svolta. La qualificazione come strumentale non comporta forme di vigilanza prudenziale su base individuale, ma rileva soprattutto per l’applicazione delle disposizioni su base consolidata; resta fermo che il controllo ex art. 23 TUB, richiamato dall’art. 59 TUB, e’ presupposto essenziale dell’appartenenza al gruppo anche per le società strumentali.
Criteri, dipendenza dai finanziamenti e consolidamento
Sul criterio della “dipendenza significativa da finanziamenti” (relying on banking), l’ABI lamentava l’assenza di soglie quantitative. La Banca d’Italia chiarisce che l’introduzione di soglie e’ stata deliberatamente esclusa in sede di predisposizione degli Orientamenti EBA, per lasciare alle autorità competenti un margine di valutazione caso per caso; non verranno quindi aggiunti parametri ulteriori nella Circolare. Alla richiesta di una rivalutazione periodica della qualifica di società strumentale, la Banca d’Italia risponde che la Circolare già impone alla capogruppo il monitoraggio continuo della composizione del gruppo e la comunicazione delle variazioni all’Albo. Non viene invece introdotta una procedura formale di uscita dal perimetro di consolidamento: la corretta definizione del perimetro spetta in primo luogo agli intermediari, che ne danno riscontro alla Vigilanza al più tardi con la prima segnalazione prudenziale successiva all’evento. Analoghi chiarimenti riguardano l’esclusione delle società di partecipazione finanziaria, anche mista – (M)FHC – dal consolidamento: i rischi indicati (antiriciclaggio e fiscali) sono esemplificativi, e spetta alla società designata alla direzione e coordinamento informare la Vigilanza delle evoluzioni del gruppo.
L’unica modifica accolta
Una sola osservazione e’ stata accolta con una modifica al testo. L’ABI aveva segnalato un disallineamento: la Circolare 285 stabiliva che l’attività strumentale e’ svolta in via principale al superamento di una soglia del 50 per cento calcolata, tra l’altro, sul “patrimonio netto”, mentre gli Orientamenti EBA fanno riferimento agli “attivi”. La Banca d’Italia ha condiviso il rilievo e ha modificato la Circolare, sostituendo il riferimento al patrimonio netto con quello agli attivi, in linea con gli Orientamenti EBA.
Documento ufficiale
Pagina della consultazione sul sito della Banca d’Italia: Revisione della Circolare n. 285/2013 per l’attuazione delle norme europee in materia di gruppi bancari
Documento integrale: scarica il PDF