Deposito telematico impugnazione cautelare esclusa PEC dopo 31 marzo 2026 (Cass. pen. Sez. VI n. 29169 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Esaurito il regime derogatorio previsto per le impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in materia di misure cautelari personali deve essere depositato con le sole modalità telematiche prescritte dagli artt. 111-bis, 311 e 582 cod. proc. pen. Non è più consentito il deposito mediante PEC, salvo che ricorra un malfunzionamento dei sistemi informatici ritualmente certificato dal DGSIA ovvero accertato e attestato dal dirigente dell’ufficio giudiziario secondo le forme dell’art. 175-bis cod. proc. pen. La presentazione con modalità diversa integra causa di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con le conseguenti statuizioni di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
Il Fatto
Il Tribunale di Salerno, quale giudice dell’appello cautelare, ha accolto l’impugnazione del pubblico ministero avverso l’ordinanza di reiezione della richiesta di applicazione della misura cautelare e ha applicato all’indagato gli arresti domiciliari. L’indagato era accusato del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.
La difesa dell’indagato ha proposto ricorso per cassazione deducendo quattro motivi: l’irrilevanza attribuita alla futura concedibilità della sospensione condizionale della pena, l’illegittimità e la manifesta illogicità della motivazione sul pericolo di recidiva, l’eccessiva gravosità della misura applicata senza una puntuale valutazione di misure meno afflittive e, da ultimo, l’insussistenza della gravità indiziaria, per essere la detenzione della sostanza finalizzata all’uso personale e la condotta meramente occasionale, non aggravata.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per una ragione preliminare, rilevata d’ufficio per la sua natura pregiudiziale: l’impugnazione risulta depositata, dopo il 1° aprile 2026, tramite posta elettronica certificata, senza seguire le modalità imposte, in ipotesi di deposito telematico, dall’art. 181-bis cod. proc. pen. e dalla correlata disciplina regolamentare.
Il percorso argomentativo muove dalla ricostruzione del quadro normativo. Il ricorso avverso provvedimenti in materia cautelare personale, ai sensi dell’art. 311 cod. proc. pen., va presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione impugnata, con l’osservanza delle forme stabilite dall’art. 582 cod. proc. pen., che rinvia all’art. 111-bis cod. proc. pen. Quest’ultima disposizione impone, in ogni stato e grado del procedimento, il deposito esclusivamente con modalità telematiche, salvo quanto previsto dall’art. 175-bis cod. proc. pen. in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici.
La Corte richiama la propria recente pronuncia, sviluppando le indicazioni di principio già desumibili dal percorso argomentativo delle Sezioni Unite “Messina” n. 6565 dell’11/12/2025, dep. 18/02/2026. L’art. 87-bis del d.lgs. n. 150/2022, nel regolare la fase transitoria del processo penale telematico, ha differito l’applicazione dell’art. 111-bis cod. proc. pen. e ha consentito, in via transitoria, il deposito con valore legale mediante PEC per gli atti non rientranti nelle diverse previsioni dell’art. 87, commi 6-bis e 6-ter.
Il d.m. 29 dicembre 2023, n. 217, come modificato dal d.m. 30 dicembre 2025, n. 206, ha previsto che sino al 31 marzo 2026 il deposito nei procedimenti cautelari e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio potesse avere luogo anche con modalità non telematiche, e quindi anche mediante PEC.
Alla data di presentazione del ricorso, successiva al 1° aprile 2026, trovava dunque applicazione la disciplina ordinaria del deposito telematico dell’impugnazione cautelare, risultante dal combinato disposto degli artt. 111-bis, 175-bis, 311 e 582 cod. proc. pen. Esaurito il regime derogatorio, non era più consentito il deposito mediante PEC, salvo malfunzionamento ritualmente certificato o attestato. Nel caso di specie il ricorso è stato trasmesso a mezzo PEC senza neppure indicare le possibili ragioni di malfunzionamento, evenienza che va specificatamente segnalata e non verificata ex post d’ufficio.
La presentazione dell’impugnazione con modalità diversa da quella legalmente prescritta integra pertanto causa di inammissibilità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 111-bis, 311, 582 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Alla declaratoria consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisandosi profili di colpa, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.