Espulsione come sanzione alternativa e bilanciamento con l’art. 8 CEDU (Cass. pen. Sez. 7 n. 4407 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di espulsione dello straniero come sanzione alternativa alla detenzione, il giudice di sorveglianza non deve limitarsi a verificare l’insussistenza delle condizioni ostative previste dall’art. 19 del d.lgs. n. 286/1998, ma è tenuto a procedere a un’attenta ponderazione della pericolosità concreta ed attuale dello straniero in rapporto alla sua complessiva situazione familiare, valutando natura ed effettività dei vincoli familiari, durata del soggiorno in Italia ed esistenza di legami con il paese di origine. Nel giudizio di cassazione, sono precluse la rilettura degli elementi di fatto e l’autonoma adozione di nuovi parametri di valutazione rispetto a quelli adottati dal giudice di merito.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Genova aveva rigettato l’opposizione al decreto di espulsione, disposto quale sanzione alternativa nei confronti di uno straniero. Avverso tale ordinanza, l’interessato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, con unico motivo, erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà della motivazione, con riferimento all’art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 e all’art. 8 CEDU.
Secondo il ricorrente, il provvedimento impugnato sarebbe stato fondato esclusivamente sulla sussistenza dei requisiti di legge, senza alcuna valutazione di contemperamento tra le esigenze di tutela dell’interesse generale e la salvaguardia dei propri diritti. In particolare, non sarebbero state considerate le condizioni socio-familiari, la relazione affettiva e l’assenza di legami con il paese di origine.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo la censura manifestamente infondata e riproduttiva di profili di doglianza già adeguatamente vagliati dal giudice di merito. Ha richiamato il principio per cui, nel giudizio di legittimità, sono precluse la rilettura degli elementi di fatto e l’adozione di nuovi parametri ricostruttivi indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili (Sez. 6, n. 5465 del 2021, Rv. 280601).
Quanto al merito della questione, la Corte ha ribadito che il giudice dell’esecuzione aveva correttamente valutato la relazione affettiva e l’assenza di riferimenti familiari nel paese di origine, ritenendoli ininfluenti nel caso concreto e non prevalenti nel giudizio di bilanciamento rispetto alla pericolosità sociale del ricorrente. Tale giudizio era stato fondato sulla commissione di un reato in esecuzione, sul precedente penale e su un’ulteriore segnalazione di polizia.
La Corte ha escluso che l’espulsione potesse porsi in contrasto con i diritti tutelati dall’art. 8 CEDU, in conformità al principio affermato da Sez. 1, n. 45973 del 2019 (Rv. 277454-01), secondo cui il giudice deve procedere a una ponderazione della pericolosità concreta e attuale in rapporto alla situazione familiare, alla durata del soggiorno e ai legami con il paese di origine.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non emergendo elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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