Riesame del terzo sui beni sequestrati e prova dell’intestazione fittizia (Cass. pen. Sez. II n. 33181 del 07.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente disposto o eseguito su beni formalmente intestati a terzi ma nella disponibilità dell’indagato, il giudizio di riesame costituisce l’unico mezzo con cui il terzo può rivendicarne l’esclusiva titolarità o disponibilità. La disponibilità del bene, infatti, non attiene alla mera esecuzione della misura, ma integra un presupposto di validità della stessa, anche quando l’individuazione dei cespiti avvenga in sede esecutiva e non nel decreto di sequestro. Non spetta al terzo allegare elementi sulla propria titolarità: l’onere di provare la riferibilità concreta dei beni all’indagato grava sul pubblico ministero, non essendo sufficiente la dimostrazione dell’incapienza patrimoniale dell’intestatario.
Il Fatto
Il G.i.p. del Tribunale di Napoli emetteva un decreto di sequestro preventivo, in via diretta o per equivalente, finalizzato alla confisca delle somme costituenti profitto di reati di autoriciclaggio e tributari. L’esecuzione in fase attuativa estendeva la misura a beni immobili, motoveicoli, quote sociali, rapporti bancari e finanziari formalmente intestati alla figlia dell’indagato e a una società dalla stessa rappresentata, ritenuti nella effettiva disponibilità del congiunto.
La terza interessata proponeva richiesta di riesame. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 13 maggio 2025, accoglieva l’istanza disponendo la restituzione dei beni: il sequestro eseguito sui cespiti della terza non era mera esecuzione del provvedimento del G.i.p., ma un sequestro nuovo, fondato su risultanze investigative introdotte a indagini concluse, senza contraddittorio né vaglio giurisdizionale. Il Procuratore europeo ricorreva per cassazione per violazione di legge.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché proposto con un motivo manifestamente infondato, condividendo le deduzioni del Procuratore generale. Primo rilievo: la riserva alla fase esecutiva dell’individuazione e apprensione dei beni non compromette il diritto di difesa dei terzi, che non potevano impugnare il provvedimento del giudice prima che i suoi effetti fossero estesi nei loro confronti.
Da qui il principio: in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, ove la misura sia disposta o eseguita su beni di terzi nella disponibilità dell’indagato, il riesame è l’unico mezzo per rivendicarne la titolarità esclusiva, poiché la disponibilità del bene costituisce presupposto di validità della misura, anche se l’individuazione dei cespiti avviene in sede esecutiva. La Corte richiama la propria giurisprudenza sul punto, da ultimo Sez. 2 n. 21515 del 2025, oltre a Sez. 3 n. 37465 del 2023 e Sez. 3 n. 34602 del 2021.
Secondo rilievo: non spettava alla difesa allegare elementi sulla disponibilità dei beni da parte dei terzi. L’onere di provare la effettiva riferibilità all’indagato dei cespiti formalmente intestati alla congiunta grava sul pubblico ministero; non basta dimostrare l’assenza, in capo all’intestatario, delle risorse finanziarie necessarie all’acquisto, occorrendo la prova della riferibilità concreta all’indagato (richiamate Sez. 3 n. 35771 del 2017, Sez. 3 n. 36530 del 2015 e Sez. 2 n. 11791 del 2025).
Terzo rilievo: è erronea l’affermazione del ricorrente secondo cui la difesa non avrebbe contestato la qualità di intestatari fittizi né rivendicato la proprietà dei beni. Nella richiesta di riesame, dopo il motivo in rito, era stato proposto uno specifico motivo con cui si rivendicavano la proprietà e la disponibilità esclusiva dei cespiti in capo alla terza ricorrente.
Infine, il principio affermato dal Tribunale — insufficiente la sola incapienza patrimoniale dei familiari a provare la disponibilità dei beni in capo all’indagato — non è stato contrastato nel ricorso, nel quale non è stata dedotta alcuna violazione di legge ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen. rispetto alla motivazione con cui l’ordinanza ha escluso la prova dell’intestazione fittizia.
Nota della Redazione
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