Deposito telematico, irrilevanza della seconda PEC se l’atto non è accettato (Cass. civ. Sez. I n. 19338 del 15.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di deposito telematico degli atti processuali, la tempestività va verificata con riguardo al momento in cui il gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia genera la ricevuta di avvenuta consegna, ossia la seconda PEC. Tale effetto anticipato è però provvisorio: il definitivo consolidarsi della tempestività è condizionato all’esito positivo dei controlli automatici e dell’accettazione da parte della cancelleria. Ove l’iter non si completi e l’atto non sia accettato, il deposito, pur perfetto, non è efficace perché inidoneo al raggiungimento dello scopo. La rimessione in termini ex art. 153, secondo comma, cod. proc. civ. richiede la prova di un fatto ostativo estraneo alla volontà della parte e l’immediatezza della reazione: onere che grava sul depositante.
Il Fatto
Il ricorrente impugna per cassazione la sentenza con cui la corte di appello ha dichiarato improcedibile l’appello da lui proposto contro una sentenza di primo grado che aveva respinto la sua opposizione a precetto. La società intimata non ha svolto difese.
La corte territoriale aveva accertato che l’appello, notificato il 4 giugno 2020, era stato iscritto a ruolo solo il 15 luglio 2020. Il difensore aveva rappresentato un primo inoltro telematico non andato a buon fine e un secondo inoltro del 14 giugno 2020, seguito da un messaggio di errore imprevisto. La costituzione si era perfezionata oltre il termine di dieci giorni richiamato dall’art. 347 cod. proc. civ., donde l’improcedibilità. Il ricorrente contesta la mancata declaratoria di tempestività e la mancata rimessione in termini.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la disciplina applicabile ratione temporis, ossia l’art. 16-bis, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012, secondo cui il deposito telematico si ha per avvenuto al momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. La normativa regolamentare, integrata dal d.m. n. 44 del 2011 e dal provvedimento DGSIA del 16 aprile 2014, subordina il perfezionamento al superamento dei controlli del dominio giustizia.
La Corte individua quattro fasi del procedimento, scandite da altrettanti messaggi PEC: ricevuta di accettazione, ricevuta di avvenuta consegna, esito dei controlli automatici e accettazione della cancelleria. Solo con quest’ultima il file è caricato sul fascicolo telematico e diviene conoscibile.
Da qui la distinzione tra due indirizzi. Secondo un primo orientamento la tempestività si fissa con la seconda PEC. Secondo un altro, il deposito è una fattispecie a formazione progressiva: l’effetto anticipato della ricevuta di consegna si consolida solo se l’intero procedimento si conclude positivamente. La Corte aderisce a questa lettura: se i controlli hanno esito negativo, il deposito è perfetto ma inefficace.
Nel caso concreto la corte di appello aveva accertato l’assenza di riscontri del preteso inoltro del 4 giugno, la presenza di una terza PEC con errore imprevisto e l’assenza di una quarta PEC di accettazione. Manca dunque la prova che il deposito sia pervenuto e abbia superato i controlli.
Il ricorrente nemmeno ha dimostrato la non imputabilità della decadenza. L’art. 153, secondo comma, cod. proc. civ. esige un fatto ostativo esterno alla volontà della parte e l’immediatezza della reazione. La terza PEC era giunta alle 20,51 dell’ultimo giorno utile e la parte è rimasta inerte fino al 15 luglio, senza istanza di rimessione in termini. Il Collegio esclude inoltre l’applicabilità del principio sull’affidamento qualificato, perché qui il messaggio è intervenuto nell’imminenza della scadenza. Il ricorso è quindi respinto, con i conseguenti profili di contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.