Responsabilità solidale del socio e adesione all’accertamento non adempiuta (Cass. civ. Sez. V n. 19339 del 15.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’adesione alla definizione del rapporto fiscale prestata da uno dei coobbligati non estingue di per sé la responsabilità solidale degli altri, occorrendo a tal fine l’integrale estinzione del debito tributario, definito in adesione nei confronti dell’aderente ovvero accertato in sede giudiziale nei confronti del coobbligato non aderente. Il coobbligato ex art. 38 cod. civ. non può tuttavia rispondere del credito erariale emerso dalla verifica quando abbia manifestato contrarietà alla definizione con adesione e non sia stato posto in condizione di contestare la pretesa impositiva. L’accertamento con adesione, avendo natura di concordato di carattere volontario, spiega efficacia nei confronti del solo soggetto che lo ha prestato, salva l’estensione in bonam partem. È necessario che l’Amministrazione finanziaria formi un titolo nei confronti del coobbligato, mediante la definitività di un avviso d’accertamento o una pronuncia passata in giudicato.
Il Fatto
Nei confronti di un’associazione sportiva non riconosciuta e del suo rappresentante legale pro tempore per l’anno d’imposta 2007, l’Agenzia delle entrate notificò un processo verbale di constatazione con emersione di condotte evasive. L’associazione depositò il modello di adesione al verbale, con richiesta di rateizzazione, e l’ufficio liquidò gli importi dovuti ai sensi dell’art. 5 bis del d.lgs. n. 218 del 1997.
Dopo il pagamento della prima rata, l’associazione non versò i restanti ratei: l’Amministrazione iscrisse quindi a ruolo l’intero importo a carico sia dell’ente sia del coobbligato e notificò a quest’ultimo la cartella di pagamento. Il contribuente impugnò la cartella. Dopo una pronuncia di primo grado favorevole e una decisione d’appello a lui contraria, la Commissione tributaria regionale del Veneto, in sede di revocazione, accolse il ricorso rescindente ma, nella fase rescissoria, confermò la decisione di primo grado, dichiarando l’illegittimità della cartella notificata al coobbligato. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte rileva che il ricorso dell’ufficio è inammissibile. La sentenza impugnata si fonda su due distinte ragioni. La prima è che la richiesta di definizione con adesione ha circoscritto la questione, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, alla sola associazione, restando il contribuente estraneo alle condizioni dell’accordo. La seconda è che dagli atti prodotti non emerge alcuna prova della responsabilità del coobbligato, che avrebbe potuto desumersi solo da un avviso d’accertamento e dall’esito dell’eventuale contenzioso.
Proprio questa seconda ratio non è stata censurata dall’Amministrazione finanziaria, con conseguente inammissibilità del motivo. La Corte osserva inoltre che la responsabilità solidale non viene meno per effetto dell’adesione di uno dei coobbligati, essendo necessaria l’integrale estinzione del debito tributario, come definito in adesione verso il coobbligato aderente o accertato in sede giudiziale verso quello non aderente, richiamando Cass. n. 1298 del 2019 in tema di imposta di registro.
Si è però anche chiarito che l’accertamento con adesione, avendo natura di concordato volontario, può avere efficacia nei confronti del solo soggetto che lo ha prestato, dovendosi escludere che acquisti valore, anche indiretto, verso chi abbia impugnato l’atto impositivo fondato sul valore accertato in relazione a un diverso soggetto. L’estensione degli effetti può ammettersi solo in bonam partem e in assenza di contraria volontà del contribuente, come affermato da Cass. n. 18351 del 2021.
La Corte enuncia quindi il principio per cui il coobbligato ex art. 38 cod. civ., ancorché la solidarietà derivi dalla legge, non può rispondere del credito erariale accertato a seguito di verifica quando abbia manifestato contrarietà alla definizione con adesione e non sia stato messo in condizione di contestare la pretesa. L’obbligazione solidale esige la definitività del debito dell’associazione, che non coincide con la sola adesione non seguita dall’adempimento, e richiama gli artt. 1176 e 1218 cod. civ., oltre alla prova dell’estraneità del coobbligato alla gestione dell’ente, secondo Cass. n. 3093 del 2021, n. 4747 del 2020, n. 25650 del 2018 e n. 14570 del 2021.
Nella specie nessun avviso d’accertamento è stato notificato al coobbligato, né il processo verbale di constatazione o l’atto di definizione con adesione possono valere quali atti prodromici della cartella, che a sua volta non poteva sostituire l’avviso di accertamento. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, senza statuizione sulle spese per mancata costituzione del contribuente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.