Limite di finanziabilità e nullità del mutuo fondiario: ricorso inammissibile (Cass. civ. Sez. I n. 6658 del 13.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il superamento del limite di finanziabilità previsto dall’art. 38 del testo unico bancario non determina la nullità del mutuo fondiario, né pone un problema di conversione del contratto in mutuo ordinario. Ne consegue che la doglianza che censuri il rigetto dell’eccezione di nullità per difetto di prova del superamento di tale limite è inammissibile in sede di legittimità, quando in realtà mira a una rivalutazione dei fatti storici già accertati dal giudice di merito. Sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, o di omesso esame di un fatto decisivo, non è consentito proporre in cassazione un nuovo giudizio sul fatto.

Il Fatto

Il contribuente e una società hanno proposto opposizione all’esecuzione immobiliare avviata nei confronti di quest’ultima dalla banca sulla base di un mutuo fondiario. Nel medesimo giudizio hanno chiesto accertarsi la nullità del contratto di mutuo e dell’atto di erogazione e quietanza, per la parte relativa al tasso di interesse convenzionale e moratorio superiore al tasso soglia.

Il Tribunale ha rigettato l’opposizione e le ulteriori domande. La Corte d’appello ha respinto l’impugnazione, ritenendo infondata l’eccezione di nullità per violazione del limite di finanziabilità, poiché difettava la prova del superamento. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi; la banca ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 115 c.p.c. per il mancato rispetto del limite ex art. 38 tub, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare una dichiarazione della banca da cui emergeva il superamento del limite di finanziabilità. Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2700 c.c., 115 e 116 c.p.c., per aver il giudice valutato in modo contrario alla legge le prove offerte, in particolare il contratto di compravendita redatto per atto pubblico.

La Corte rileva che entrambi i motivi intendono riproporre un giudizio sul fatto. Sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, o di omesso esame circa un fatto decisivo, i ricorrenti mirano in realtà a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, come già affermato dalle Sezioni Unite n. 34476 del 2019.

La Corte richiama poi le Sezioni Unite n. 33719 del 2022, che hanno stabilito che il superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 del testo unico bancario non determina la nullità del mutuo, né pone un problema di conversione in mutuo ordinario. Tale rilievo esime la Corte dall’esame analitico delle censure.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza. La Corte applica i commi terzo e quarto dell’art. 96 c.p.c. e dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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