Desistenza del creditore istante e accollo liberatorio privo di data certa (Cass. civ. Sez. I n. 11495 del 29.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revoca della sentenza di fallimento, la desistenza del creditore istante va distinta secondo la sua causa: se conseguente al pagamento del credito, essa fa venir meno la legittimazione del creditore al momento della dichiarazione di fallimento, purché il pagamento risulti avvenuto con atto di data certa ai sensi dell’art. 2704 cod. civ. in epoca anteriore alla stessa; se non accompagnata dall’estinzione dell’obbligazione, la desistenza ha natura meramente processuale ed è inidonea a determinare la revoca, ove intervenuta soltanto in sede di reclamo. L’art. 15, comma 9°, l. fall. impone di computare non solo il credito dell’istante, ma tutti i debiti scaduti e non pagati emersi nell’istruttoria. Le passività tributarie rilevano a tal fine anche a prescindere dall’iscrizione a ruolo.

Il Fatto

Il tribunale ha dichiarato il fallimento di una società su ricorso di un creditore. La società ha proposto reclamo avverso tale sentenza, deducendo, per un verso, il difetto di legittimazione attiva del ricorrente, perché il debito, definito con accordo transattivo, era stato integralmente pagato; per altro verso, l’insussistenza del presupposto di cui all’art. 15, ultimo comma, l. fall., non essendo il debito erariale ancora scaduto.

La corte d’appello ha rigettato il reclamo, ritenendo che il dedotto fatto estintivo non risultasse da atto di data certa anteriore alla sentenza dichiarativa e che, comunque, dall’istruttoria prefallimentare emergessero crediti scaduti oltre la soglia di legge. La società ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo, la Corte ricostruisce la distinzione interna alla desistenza del creditore istante. Quando la desistenza consegue al pagamento del credito, essa incide sulla legittimazione attiva e può essere rappresentata anche al collegio del reclamo, purché il pagamento risulti da atto di data certa ai sensi dell’art. 2704 cod. civ. anteriore al fallimento (Cass. n. 16122 del 2019; Cass. n. 13187 del 2020). Se invece la desistenza non è accompagnata dall’estinzione dell’obbligazione, essa è atto di natura meramente processuale, rivolto al giudice e inidoneo, se prodotto solo in reclamo, a determinare la revoca.

La corte d’appello si è adeguata a tali principi nel rilevare l’assenza di elementi estrinseci idonei a fondare l’accollo liberatorio transattivo con data certa anteriore alla dichiarazione. Il relativo apprezzamento in fatto non è stato utilmente censurato sotto il profilo dell’omesso esame di fatti decisivi.

Quanto al secondo motivo, la Corte chiarisce che l’art. 15, comma 9°, l. fall. richiama non solo il credito dell’istante, ma tutti i debiti scaduti e non pagati emersi nell’istruttoria prefallimentare, purché immediatamente esigibili (Cass. n. 26926 del 2017). L’accertamento della soglia va riferito alla situazione fattuale esistente al momento della dichiarazione, ma può fondarsi su fatti anteriori conosciuti anche successivamente in sede di gravame (Cass. n. 10952 del 2015).

Le passività tributarie portate da avviso di accertamento conosciuto dal destinatario rilevano come debiti scaduti anche a prescindere dall’iscrizione a ruolo (Cass. n. 28192 del 2020). La sentenza impugnata, pertanto, resiste alle censure. Il ricorso è dichiarato inammissibile nel suo complesso, con atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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