Detrazione IVA delle spese sostenute dalla SPV nel merger leveraged buy out (Cass. civ. Sez. V n. 22649 del 09.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di merger leveraged buy out, l’IVA dovuta o assolta dalla società veicolo sugli acquisti di beni e servizi preordinati all’acquisizione con indebitamento della società target e alla successiva fusione è detraibile ai sensi degli artt. 19 e ss. d.P.R. n. 633 del 1972, a condizione che la società risultante dalla fusione sia qualificabile come soggetto passivo IVA e goda a propria volta del diritto alla detrazione. La società veicolo, ancorché priva di operazioni attive, è soggetto passivo d’imposta, perché le attività meramente preparatorie costituiscono già esercizio di un’attività economica e le spese di investimento sostenute per avviarla rientrano nel perimetro dell’imposta. La verifica della detraibilità va compiuta considerando le operazioni attive che si profilano realizzabili dalla società risultante dalla fusione tra veicolo e target.

Il Fatto

La vicenda riguarda un’operazione di acquisizione societaria attuata mediante costituzione di una società veicolo, ricorso a capitale di debito, acquisto della partecipazione nella società bersaglio e successiva fusione per incorporazione. L’Agenzia delle Entrate ha recuperato a tassazione l’IVA assolta dalla società veicolo sui costi dell’operazione, contestando la detraibilità dell’imposta.

La Commissione tributaria regionale della Lombardia ha annullato la pretesa. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986, dell’art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972 e del principio dell’onere della prova ex art. 2697 cod. civ.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce la fattispecie come merger leveraged buy out: la società veicolo acquisisce la target con risorse esterne e poi si fonde con essa, ribaltando l’indebitamento sul patrimonio della società bersaglio. Le fasi dell’operazione sono scandite e l’acquisizione della partecipazione è fase meramente transitoria rispetto alla fusione, che assurge ab origine a presupposto necessario dell’intera operazione.

Da qui la prima regola: la detrazione spetta se la società risultante dalla fusione è soggetto passivo IVA e può a sua volta detrarre. Il diritto presuppone, da un lato, lo status di soggetto passivo di chi invoca la detrazione; dall’altro, che i beni e servizi acquistati siano impiegati in operazioni proprie, imponibili o assimilate.

La Corte esclude che la società veicolo possa assimilarsi a una holding statica. La SPV non nasce per detenere partecipazioni, ma per reperire le risorse necessarie all’acquisizione e per gestire direttamente l’azienda dopo la fusione. L’acquisto della target si atteggia così ad attività preparatoria dell’attività economica destinata a essere esercitata.

Sul punto la decisione richiama la giurisprudenza unionale: la sentenza della Corte di giustizia del 12 novembre 2020, causa C-42/19 (Sonaecom SGPS SA), e quella del 17 ottobre 2018, causa C-249/17 (Ryanair Ltd). Chi ha l’intenzione, confermata da elementi obiettivi, di iniziare un’attività economica e sostiene a tal fine le prime spese di investimento deve essere considerato soggetto passivo. Gli atti preparatori sono parte integrante delle attività economiche, secondo il principio di neutralità dell’IVA.

Il collegio richiama altresì la propria giurisprudenza interna — Cass. n. 7344 del 2011, Cass. n. 1578 del 2015, Cass. n. 18475 del 2016 e Cass. n. 23994 del 2018 — per affermare che l’inerenza all’esercizio dell’impresa sussiste anche in assenza di operazioni attive, rientrando nel concetto di strumentalità le attività preparatorie. Ne segue che l’acquisto di beni e servizi necessari a costituire le condizioni per l’avvio dell’attività tipica è inerente alla futura attività economica. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna dell’Agenzia alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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