Detenuto in 41-bis e diritto allo studio: legittimo il diniego del tirocinio (Cass. pen. Sez. I n. 6753 del 18.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto allo studio del detenuto sottoposto al regime speciale di detenzione di cui all’art. 41-bis, comma 2, ord. pen. trova il proprio limite nelle esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza esterni al carcere. Esso è disciplinato dall’art. 15 ord. pen. e dall’art. 44 reg. esec., ma va esercitato secondo le modalità adattate dalla circolare D.A.P. n. 3676/2126 del 2 ottobre 2017, che ne conforma l’esercizio alla situazione dei detenuti in regime differenziato. Il diniego di svolgere attività che implichi contatti con soggetti esterni non titolati alla comunicazione è conforme al principio di ragionevolezza delle restrizioni, poiché il diritto allo studio deve essere bilanciato con le esigenze di tutela della collettività. La motivazione del provvedimento di rigetto è adeguata quando dia conto dell’incompatibilità delle modalità concrete dell’attività con il regime detentivo.

Il Fatto

Il ricorrente, detenuto in regime speciale ai sensi dell’art. 41-bis ord. pen., aveva chiesto di svolgere il tirocinio presso una farmacia, previsto dallo Statuto dell’Università di Messina per completare il percorso universitario e conseguire la laurea in farmacia.

Il Magistrato di Sorveglianza di Novara, con provvedimento del 16 giugno 2023, aveva rigettato la richiesta. Il reclamo proposto dal detenuto era stato respinto dal Tribunale di Sorveglianza di Torino con ordinanza del 13 marzo 2024. Avverso tale provvedimento il detenuto ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e lamentando che l’ordinanza fosse mera riproduzione del provvedimento del magistrato di sorveglianza, senza considerazione delle critiche del reclamo.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ricostruito la funzione del regime speciale, volto a sospendere le regole ordinarie del trattamento per recidere i collegamenti tra detenuti appartenenti alle organizzazioni criminali e i membri in libertà. Richiamando la Corte cost., sentenza n. 143 del 2013, ha ribadito che scopo del regime è impedire che gli esponenti dell’organizzazione continuino a impartire direttive dall’interno del carcere. Il contenuto tipico del regime è fissato dall’art. 41-bis, comma 2-quater, ord. pen., come precisato da Sez. I n. 7324 del 2023.

Quanto al diritto allo studio, i giudici di legittimità hanno osservato che esso è sì un cardine del trattamento, secondo l’art. 15 ord. pen. e l’art. 44 reg. esec., ma va coniugato con l’art. 34 della circolare D.A.P. n. 3676/2126 del 2 ottobre 2017, che ne adatta le modalità ai detenuti sottoposti al regime differenziato. Ne deriva l’esclusione di qualsivoglia contatto con l’esterno non strettamente necessario e, comunque, subordinato al controllo dell’amministrazione penitenziaria, secondo Sez. I n. 31012 del 2022.

Nel caso concreto, i provvedimenti dei giudici della sorveglianza sono stati ritenuti entrambi corretti. La motivazione resa, pur nella sostanziale sovrapponibilità degli argomenti, ha dato conto delle modalità di svolgimento del tirocinio e della loro incompatibilità con il regime detentivo. Il diniego, diretto a prevenire il pericolo di interlocuzione del detenuto con soggetti non titolati alla comunicazione, è stato giudicato coerente con il sistema e rispettoso del principio di ragionevolezza delle restrizioni, richiamando Sez. I n. 18373 del 2022. Il bilanciamento tra diritto allo studio e tutela della collettività giustifica quindi la compressione della pretesa.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato infondato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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