Benefici penitenziari: giudizio prognostico e revisione critica del reo (Cass. pen. Sez. I n. 7361 del 21.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure alternative alla detenzione, il giudizio prognostico del magistrato di sorveglianza non può fondarsi sui soli precedenti penali, ma deve valutare la condotta successivamente serbata dal condannato e l’esito del percorso di revisione critica dei comportamenti criminosi. Non basta, infatti, l’assenza di indicazioni negative: occorre la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva. La detenzione domiciliare non è misura da concedersi automaticamente agli ultrasettantenni, dovendo la magistratura di sorveglianza valutarne in ogni caso la meritevolezza e l’idoneità a facilitare il reinserimento sociale.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato l’istanza con cui il condannato aveva chiesto congiuntamente la detenzione domiciliare e l’affidamento in prova al servizio sociale. Le misure erano state invocate in relazione alla pena residua da espiare per effetto di un provvedimento di cumulo di pene concorrenti.
Avverso l’ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in riferimento agli artt. 47 e 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354. Il Tribunale, a suo avviso, avrebbe valutato il progetto rieducativo in modo incongruo, basandosi sui soli pregiudizi penali e omettendo di spiegare perché, in ragione dell’età avanzata, la detenzione domiciliare fosse inidonea a impedire la ricaduta nel crimine.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato. Il ricorrente non ha individuato singoli profili del provvedimento da censurare, ma ha mirato a una rivalutazione complessiva dei presupposti per la concessione dei benefici, già vagliati dal Tribunale di sorveglianza in conformità delle risultanze processuali e delle informazioni acquisite.
Il Tribunale ha valutato correttamente gli elementi risultanti agli atti, con motivazione congrua e senza erronea applicazione della legge penitenziaria. Il giudizio prognostico negativo è stato fondato sulla spiccata personalità criminale del condannato, desunta da una pluralità di delitti commessi in un ampio arco temporale, e correlato al progetto rieducativo proposto.
Il percorso di revisione critica è risultato assente: dagli atti non consta un esplicito riconoscimento del disvalore delle condotte poste in atto. La Corte ha richiamato l’orientamento consolidato secondo cui, pur non potendosi prescindere dalla natura e gravità dei reati quale punto di partenza dell’analisi, è necessaria la valutazione della condotta successiva del condannato e l’esame dei suoi comportamenti attuali (Sez. I n. 31420 del 2015).
Nel medesimo solco si collocano i precedenti Sez. I n. 10586 del 2019, Sez. I n. 33287 del 2013 e Sez. I n. 18388 del 2008: il vaglio dei comportamenti antecedenti e susseguenti ai reati è funzionale al giudizio prognostico e deve tener conto del processo di revisione critica, indispensabile per valutare il reinserimento sociale.
Quanto all’età, la Corte ha ribadito il principio di Sez. I n. 8712 del 2012: la detenzione domiciliare non è misura che debba essere automaticamente concessa ai detenuti ultrasettantenni, dovendo la magistratura di sorveglianza valutarne in ogni caso la meritevolezza e l’idoneità a facilitare il reinserimento. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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