Detenzione stupefacenti tra autoconsumo e spaccio onere probatorio e sindacato (Cass. pen. Sez. IV n. 22533 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La destinazione della sostanza stupefacente a fini diversi dall’autoconsumo non integra una causa di non punibilità, ma è elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990; pertanto non è l’imputato a dover provare l’uso personale, ma è la pubblica accusa a dover dimostrare la finalità di spaccio. Il giudice di merito valuta tale destinazione con tutti gli indici oggettivi e soggettivi del fatto, e il suo apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità soltanto per mancanza o manifesta illogicità della motivazione. La sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione dell’appello non è censurabile quando il rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa. Il diniego della sospensione condizionale della pena, fondato su una prognosi negativa non manifestamente illogica, è insindacabile.
Il Fatto
A seguito di perquisizione nell’abitazione dell’imputato, avvenuta il 17 novembre 2018, furono rinvenuti 86 grammi di marijuana suddivisi in nove dosi, un trita erba con residui, bustine trasparenti e un bilancino di precisione. L’interessato riferì in sede di interrogatorio di aver acquistato la sostanza per 150 euro al solo fine di consumo personale.
Condannato in primo grado con rito abbreviato per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, l’imputato propose appello. La Corte d’appello di Reggio Calabria, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, rideterminò la pena in dieci mesi di reclusione ed euro 1000 di multa, confermando la finalità di spaccio. Ricorre per cassazione il difensore, con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il motivo sulla finalità di cessione a terzi. Ribadisce che tale destinazione è elemento costitutivo del reato e non causa di non punibilità: non è onere dell’imputato provare l’autoconsumo, ma è la pubblica accusa a dover dimostrare la destinazione allo spaccio. Il giudice di merito, quando la condotta non sia indicativa dell’immediatezza del consumo, valuta con tutti gli indici oggettivi e soggettivi, con apprezzamento sindacabile solo per mancanza o manifesta illogicità.
Nel caso concreto, la Corte d’appello, in continuità con il primo grado, ha desunto la finalità illecita da plurimi indici: il quantitativo detenuto, la sua suddivisione in dosi, il rinvenimento del bilancino e l’incongruenza delle dichiarazioni difensive riguardo all’acquisto unitario per consumo personale, in ragione dello stato di disoccupazione e della mancata indicazione della provenienza del denaro. Il percorso argomentativo è coerente e non illogico; la censura è avversativa, limitandosi a riproporre argomenti già disattesi.
Richiamando la giurisprudenza di legittimità, la Corte ricorda che esula dai poteri della Cassazione la rilettura degli elementi di fatto, riservata al giudice di merito, e che la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze non integra vizio di legittimità.
Quanto al secondo motivo, sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., la Corte lo dichiara manifestamente infondato: non è censurabile la sentenza che non motivi espressamente su una deduzione dell’appello quando il rigetto emerga dalla complessiva struttura argomentativa. Nel caso, la motivazione richiama il quantitativo non minimale di sostanza, da cui deriva una valutazione dell’offesa in termini di non particolare tenuità.
Infine, il terzo motivo, sul diniego della sospensione condizionale, è anch’esso manifestamente infondato. Il richiamo ai precedenti penali è coerente con l’art. 164 cod. pen., poiché il beneficio può essere concesso a chi ne ha già usufruito solo se la pena cumulata non superi i limiti dell’art. 163 cod. pen.. In ogni caso la Corte ha operato una prognosi negativa sulla futura astensione da comportamenti delittuosi, non sindacabile in quanto non manifestamente illogica. All’inammissibilità del ricorso conseguono la condanna alle spese processuali e il versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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